domenica 27 novembre 2011

EVOLUZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI PALAGIANELLO


Vito Vincenzo Di Turi

EVOLUZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI PALAGIANELLO


Da una pianta del 1811([1]), abbiamo potuto rilevare come il nucleo abitato di Palagianello, riferito a quell'epoca, corrispondesse ancora a quello descritto, nel 1676, dal Regio Ingegnere Luise Nauclerio nella sua relazione del 1° settembre di quell'anno.
Nella rappresentazione grafica, infatti, osserviamo il castello feudale con le case poste ad ovest che affacciano sulla gravina e con l'accesso dalla strada che porta al vecchio ingresso del maniero; le case poste ad Est con l'antico forno baronale, le case che circondano la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo con l'ingresso rivolto a Sud in armonia con "l'Arco della Porta"
Nel documento del 1676 leggiamo che:

 "la forma di questa Terra è di un quadrilungo, che con le Mura dell'istesse abitazioni formano un picciolo giro di muraglie di quattro lati, e nella prima faccia si entra per una porta grande con coverto a lamia, con camerino sopra per la guardia; appresso si trova un largo seu piazza al quanto pendente verso l'introito, attorno alla quale stanno le case per abitazione di quelli Terrazzani, quali sono tutte terranee, coverte a cannizzo e sottosopra, e verso la gravina di Castellaneta (Palagianello) vi sono molte grotte cavate nel tufo, dove similmente abitano, ed in testa della Piazza vi è un Castello seu Casa per abitazione del Barone, ed in mezzo a detta Piazza vi ‚ la Chiesa Madre....."([2]).

Soltanto qualche anno dopo vi è cenno di un lento inizio dell’attività edilizia, com'è possibile riscontrare da un disegno del 1824, eseguita dall'Architetto Giuseppe Stefano Lerario in occasione della ripartizione in quote del demanio in favore dei cittadini di Palagianello([3]).
Ancora da una mappa, del 1869, redatta dall'Architetto Giovanni Galli di Laterza quale atto preparatorio della seconda quotizzazione demaniale, è possibile rilevare un ulteriore incremento urbanistico.
Nel periodo compreso tra il 1811 ed il 1869 furono costruite le case che attualmente affacciano su Via Fornelli, Via Repubblica (già Vittorio Emanuele), Via Mazzini, Via Settembrini e via Mottola, quest'ultima limitatamente al tratto compreso tra Via Forno e Via Settembrini e per la sola parte che affaccia sulla stessa via.
Da una deliberazione del Consiglio comunale di Palagiano, allora capoluogo([4]), apprendiamo che:

 "...in vista delle condizioni economiche già migliorate, e dell'attuale crescente civilizzazione e progresso...",

 gli abitanti di Palagianello incominciarono ad abbandonare le malsane case-grotta, per trasferirsi in nuove abitazioni che man mano incominciavano ad essere edificate su suolo del Demanio Universale([5]) denominato "Parco del Casale".
L'esigenza di disciplinare l'attività edilizia fu avvertita dal Consiglio Comunale([6]) che decise la "censuazione"([7]) del Giardino Parco del Casale, al fine "di costruirvi fabbricati a base del piano regolatore levato dall'Arch.Giovanni Galli".
Il piano - che risentiva di quei mutamenti avvenuti nella struttura tradizionale della società, scaturita dal processo di rinnovamento già avviato nel Regno di Napoli dopo il periodo francese - prevedeva un impianto urbanistico a scacchiera, formato da isole edificabili di m. 37,50 di lunghezza per m. 16,00 di larghezza e strade larghe 8 metri, orientate nel senso Nord - Sud.
Le prime isole cominciarono ad essere edificate nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del piano Galli, tant’è che una planimetria del 1869 evidenzia chiaramente l’edificazione di quattro isole, precisamente quelle progettate tra Vie Mazzini e Mottola.
Il paese, nel frattempo, si era sviluppato sotto il profilo demografico ed arricchito nel 1868 della stazione e del ponte ferroviario([8]), oltre che della Sede Municipale - limitatamente al piano terra - ove funzionavano gli Uffici dello Stato Civile e di Conciliazione([9]).
Un nuovo incarico fu conferito all'Arch. Galli per una sistemazione urbanistica, mediante la redazione di un "Piano Topografico ed Edilizio", che interessò la parte posta a Sud della ferrovia nella zona chiamata Aia comunale([10]).
Il "Piano", redatto il 16 giugno 1882, prevedeva 18 "isole edilizie" delle quali sei grandi (50 m. di lunghezza per 29,50 m. di larghezza) e 12 piccole che furono cedute a censo con espressa disposizione che il suolo fosse destinato esclusivamente per scopo edilizio con l'obbligo di corrispondere il canone in favore del Comune di £. 30,97 per le isole grandi e di £. 9,91 per le piccole, da pagarsi il 15 d'agosto d'ogni anno, di costruire nel termine di tre anni dalla data di concessione, scaduti i quali, in assenza dell'edificazione, si sarebbe provveduto alla devoluzione in favore del Comune, così come per il mancato pagamento del canone per due anni consecutivi.
In epoca successiva e fino al 1913 furono edificate tutte le isole situate a Nord della ferrovia fino alla Via Mignogna;
Intanto, per disciplinare l’attività edilizia, l’Amministrazione comunale, nel 1911, conferì incarico all’Ing. Vito Luisi il quale, oltre a progettare l’ampliamento della “Pianta” nel rispetto dell’originario assetto urbanistico, curò la redazione di un Regolamento Edilizio.
Soltanto nel 1977 il Comune si fornì di un Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione che, se da una parte diede un nuovo assetto urbanistico a Palagianello, dall'altra frenò l'attività di edilizia pubblica per un lungo contenzioso tra Amministrazione comunale ed alcuni possessori di suoli.
E' del 1988 la deliberazione([11]) di adozione del Piano Regolatore Generale redatto dagli Architetti Franco Blandino e Giuseppe Trovato, ai quali era stato commissionato sin dal 1981.
Dopo oltre un decennio di travaglio la Regione Puglia([12]) ha approvato quello che, per un Comune, è lo strumento urbanistico più importante ed indispensabile per regolamentare e custodire il patrimonio edilizio pubblico e privato e soddisfare le esigenze abitative della collettività: il P.R.G
A conclusione di queste brevi note ci preme far rilevare come il P.R.G., per quella parte di Demanio Civico in esso ricadente, è carente di un importante adempimento, previsto dall'art. 12 della Legge 16 giugno 1927, n. 1756.
In altre parole manca di quell’autorizzazione, che è atto preventivo e non successivo, al mutamento di destinazione di fondi civici o gravati da usi civici([13]) la cui presenza, in ragione della loro qualità di diritti imprescrittibili, inalienabili, inusucapibili, impone al bene su cui insistono una precisa qualità ed un regime giuridico particolare che resiste anche nei confronti delle leggi urbanistiche.
Attualmente, in Palagianello, è in vigore il Piano Urbanistico Generale adottato con atto consiliare nell’anno 2004.
Vito Vincenzo Di Turi


[1]  - A.S.L. –Topografia dell’ex Feudo di Paliggianello”.
[2]  - A.S.L. – Scritture delle Università e Feudi di Terra d’Otranto.
[3]  - A.S.L. – Divisione Amministrativa – Atti Demaniali – Fascicolo 610 – Divisione de’ demani – Piante e quadri dei sorteggi.
[4]  - Com’è noto Palagianello – che aveva autonomia amministrativa quale “Università” – divenne, per motivi demografici, prima aggregato e poi frazione del Comune di Palagiano.
Dopo lunga battaglia separatista, con Legge 6 giugno 1907, n. 318, ritornò Comune autonomo, riottenendo dignità e prerogative perdute un secolo prima in esecuzione della Legge 19 gennaio 1807, n.14.
[5]  - Il demanio universale o di uso civico è condominio dei cittadini, vigilato e coordinato dal Comune. (Cfr. D.A.TOMMASI-“Canoni ed usi civici”-Tip. Nazionale – Roma – 1913 – pag. 137.
[6]  - Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 maggio 1866: “Censuazione del Giardino Parco del Casale sito nella frazione Palagianello”, approvata dalla Deputazione Provinciale di  Lecce nella seduta del 20 giugno 1866.
[7]  - Concessione di suolo con l’obbligo del pagamento del censo in favore del Comune.
[8]  - Il tratto ferroviario Gioia del Colle – Taranto, costruito dall’Impresa BRASSEY, PARENT & BUDDICOM, fu aperto al pubblico servizio il 15 settembre 1868.
Il ponte di ferro lungo 140 metri, era a tre campate, una, quella centrale di m.54, le due laterali di m.43. (C.  DE GIORGI – “La Provincia di Lecce – Bozzetto di un viaggio”-Editore G.Sfacciante – Lecce – 1882.
Il ponte in muratura, costruito in sostituzione di quello in ferro, fu inaugurato il 24 maggio 1930 ed è costituito da 10 arcate a tutto sesto delle quali le otto centrali dell’ampiezza  di m.15 e le due esterne di m. 2. L’altezza del piano del ferro sul fondo del burrone è di m. 40 e la lunghezza tra l’estremo delle spalle è di m. 169. (Il Giornale d’Italia – 25 maggio 1930 – pag. 6).
[9] - Il piano terra del Palazzo Municipale fu costruito nel 1880.
[10]  - Deliberazione del Consiglio comunale di Palagiano n.2 in data 27 aprile 1882, approvata dalla Sottoprefettura di Taranto il 13 maggio successivo.

[11] - Deliberazione del Consiglio Comunale di Palagianello n. 231 del 15 novembre 1988.

[12] - Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.3951 in data 20 ottobre 1993, con allegato parere del Comitato Urbanistico Regionale n.13A/93 espresso il giorno 9 luglio 1993.
[13] -"La giurisprudenza amministrativa, tuttavia, ha sempre posto in evidenza il carattere di assoluta eccezionalità del mutamento di destinazione per fini non agricoli e, quel che più conta, dell'assoluta necessità che il mutamento di destinazione per  attività edilizie ed urbanistiche abbia carattere preventivo e non successivo”.(O.CILIBERTI - "Mutamento di destinazione, conservazione e distruzione delle proprietà collettive nella prospettiva di una riforma" -  in NUOVA RASSEGNA, 1998, n.4, pag. 374 e seg. –
Cfr-Vito.V. DI TURI-“Delle terre civiche e dei demani comunali in un piccolo comune meridionale”-(Vicende e faccende)-Tipolitografia Policarpo-Castellaneta-, 1998, pag.83 e seg.
Cfr-CONS. DI STATO n.649/1985,
Cfr-CONS. DI STATO, Sez. V, 18 novembre 1977, n.1046, in "Cons. Stato" , 1977, I, 1696.
Cfr-T.A.R. PUGLIA 30 dicembre 1986, n.1259.

sabato 17 settembre 2011

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI DEMANI CIVICI DI PALAGIANELLO




Dalla Gazzetta Ufficiale del 19.07.1995 abbiamo avuto occasione di conoscere che la Corte Costituzionale([1]) con sentenza n. 319 del 28 giugno 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del DPR 29 novembre 1952, n. 2491, nella parte in cui, quel decreto, includeva alcune terre espropriate in favore dell’Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata, sezione speciale per la riforma fondiaria.
Nell’espropriazione di terreni del tenimento di Palagianello in base alla delega legislativa conferita al Governo con l’art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) disposta, con il DPR n. 2491/1952, in favore dell’ERSAP nei confronti di OA (all'epoca possessore dei terreni) furono compresi delle terre riportate in catasto al foglio 17 particella 22, originariamente accatastate a nome di Caracciolo-Stella Antonio, e, all’atto dell’esproprio catastalmente intestati al Sig. Ostuni Adriano.
Nel corso di un procedimento civile promosso dal Sig. PP contro l’Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per sentirsi dichiarare di sua proprietà una parte dei terreni  ubicati nel tenimento di Palagianello, intestati catastalmente al Sig. OA ed espropriati in virtù del DPR  29 novembre 1952, n. 2491, il Tribunale di Taranto sollevò, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale per eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.
In particolare, il  Tribunale, premetteva
1.     che in attuazione delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  1952, n. 2491, erano stati espropriati e trasferiti  in proprietà all’Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, fra gli altri i terreni ricompresi nel foglio di mappa 17, particella 22 all’epoca estesa ettari 53.16.46;
2.     che il Sig. PP aveva convenuto innanzi al Tribunale di Taranto l’ERSAP assumendo, esso Sig. PP, di essere esclusivo titolare – sia per acquisto a titolo derivato che per usucapione([2]) – di una porzione della suddetta particella 22 della estensione di ettari 2.22.45, erroneamente intestata in catasto al Sig. OA aveva, per conseguenza, chiesto che fosse dichiarato di sua proprietà la terra illegittimamente espropriata;
3.     che il Collegio – ritenendo essenziale ai fini della decisione accertare l’effettivo proprietario del terreno, avuto riguardo “alla reale situazione esistente all’epoca del provvedimento ablatorio e non alla situazione apparente e di carattere meramente indicativo risultante dalle certificazioni catastali”- aveva ammesso la prova per testi dall’attore;
4.     che all’esito della prova la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione.
Da quelle premesse, il Tribunale dedusse la rilevanza della proposta questione ai fini della definizione del giudizio principale poiché la prova, da parte del Sig. PP, del diritto di proprietà, aveva dato esito positivo evidenziando la “effettiva sussistenza della usucapione dedotta come titolo immemorabile dal medesimo Sig. PP, dal suo dante causa e dagli antenati di quest’ultimo”.
Nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale si costituì il Sig. PP, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale fosse accolta sulla base di argomentazioni analoghe formulate nell’ordinanza di remissione.
Si costituì, anche, il Sig. CD, parte nel giudizio a quo, il quale chiese che la proposta questione fosse dichiarata inammissibile e, in ogni caso, non fondata.
In particolare si sostenne che era “pregiudiziale acquisire un esatto accertamento della identità catastale tra i terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché una prova, certa e inconfutabile, del possesso ininterrotto ultratrentennale da parte dei dante causa del Sig. PP alla data del decreto di esproprio”, indagini che rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale sarebbero all’epoca prive di “convincente soluzione”.
Prima dell’udienza il Sig. C.D. depositò memoria illustrativa con la quale riaffermava le tesi sostenute nell’atto introduttivo.
Va evidenziato che nella causa, intervenne, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
La Corte Costituzionale venne chiamata, quindi, a decidere se il DPR n..2491/1952, espropriativo dei terreni intestati in catasto a OA violi, in riferimento agli articoli 76 e 77  della Costituzione, i criteri direttivi contenuti nella legge-delega 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), per avere assoggettato ad espropriazione beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativi, in quanto precedentemente usucapiti da altro soggetto. 
Dal difensore di una delle parti, con studio in Bari, ci venne richiesto un parere scritto sulla materia in causa, parere che formalizzammo in data 26 marzo 1994
Per la cronaca, ed  a futura memoria, nella nostra relazione dichiarammo che i terreni in questione facevano, e fanno, parte del demanio civico denominato  “Titolato” quotizzato nel 1824, attualmente compresa, in parte,  nel foglio di mappa X particelle  125 (ex part. 1), 120 e 124 (ex part. 2), 127 (ex part. 3), 128 (ex partt. 4, 5, 6, 7, 8 me 9), 129 (ex part. 10), 136 (ex 107 derivata dalla part. XX di maggiore consistenza e 121 derivata dalla part. 11 di maggiore consistenza, si trova a confine con le terre che, in sede di divisione in massa, furono assegnate all’ex feudatario.
Nella parte di territorio  civico riportato nell’attuale foglio di mappa XX, furono individuate 29 quote numerate progressivamente dalla 249 alla 277 che, dieci anni dopo la quotizzazione, si trovavano accentrate nelle mani di un certo Ippazio Masella che, poi, le passò a suo figlio Vito Gaetano che, a sua volta, le donò a sua figlia Adelina maritata Sorace ava del sig. Sorace Pietro dante causa del Dott. PP.
Confrontando i fogli di mappa attuali con le piante del 1824, con quelle provvisorie del 1912 e quelle redatte dal perito demaniale del 1928, ing, Luigi Galeone, è risultato che le quote  254, 255, 268 e 269, interessando in parte la vecchia particella 22 del foglio XX, hanno dato luogo alla particella 136 (ex 107) estesa ha 2.32.66.
Il che porta direttamente a concludere, confortato anche da analoga constatazione fatta in sede di verifica demaniale del 1928, che la particella 136 (ex 107 distaccata dalla 22) fa parte del demanio comunale quotizzato nel 1824.
Il perito ing. Galeone, infatti,  accertò che la signora Masella Adelina fu Vito Gaetano in Sorace, fra l’altro, aveva il possesso illegittimo di ettari 2.27.20 individuati nella particella 22/r([3]), successivamente 107 ed ora 136.
Considerazione (amara) finale: un cittadino, peraltro non naturale di Palagianello perchè nato e residente in quel di N, pur non avendo posseduto i terreni in questione si è sostituito al Comune di Palagianello e, alienandoli ad altro cittadino, ha intascato fior di milioni del vecchio conio.
Tutto questo non sarebbe avvenuto se l’Amministrazione comunale si fosse  costituita nel giudizio civile e, stante l’incompetenza del Tribunale civile, avrebbe potuto chiedere che della controversia fosse investito il Commissariato Usi Civici di Bari per ottenere il riconoscimento della qualità soli, ovverosia la demanialità civica del terreno in argomento.
Tuttavia, per la cronaca, ed  a futura memoria,  va ricordato che il terreno in discussione non poteva essere usucapito ed alienato dal dott. PP né essere espropriato dall’ERSAP tenuto conto del fatto che era, ed è, demanio civico di Palagianello ed, in quanto tale, inusucapibile, inalienabile ed inespropriabile e che l’azione di rivendicazione del demanio civico non incontra limiti temporali: essa può essere esercitata dal Comune di Palagianello anche dopo secoli!!!!!


[1]  - Riforma fondiaria e agraria-Condizioni di legittimità dell’esproprio – Principi della c.d. legge stralcio-Impossibiltà di espropriare terreni non appartenenti al soggetti nei cui confronti si procede anche se a lui catastalmente intestati. 
Come la Corte ha avuto più volte occasione di riconoscere, la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) richiede, quale vero e proprio presupposto legittimante l’esercizio della procedura espropriativi, che l’espropriazione sia effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio. E’ inoltre principio costante della giurisprudenza costituzionale in materia quello per cui, ai suddetti effetto, nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica dell’acquisto del diritto di proprietà, deve prevalere quest’ultima. Cfr Sentenze n. 8/1959- n. 57/1959-n. 21/1967  e n. 3/1987.
Corte CostituzionaleCorte Costituzionale – Sentenza n. 319 - Udienza Pubblica del 30.05.1995 -Decisione  del 28.06.1995- Depositata il 13.07.1995- Presidente Baldassarre-Relatore Chieppa-Petruzzi c/o ERSAP-(Gazzetta Ufficiale del 19.07.1995).
[2]  - Le terre civiche non possono essere usucapite (n.d.aJ
[3] - A.C.Pllo.- "Stato delle arbitrarie occupazioni per la legittimazione delle occupazioni avvenute colla quotizzazione del 1824 e conseguentemente fino al 1871" formato il 14 aprile 1928 dal Perito Istruttore Demaniale ing. Luigi Galeone.  Numero d’ordine 188 Masella Adele fu Vito in Sorace – Palagiano- Foglio 17 Part. 22/r –Ha 2.27.20 -seminativo .