sabato 23 aprile 2011

USI CIVICI - LEGITTIMAZIONI EX ART. 54 L.R. N. 14/2004 - Una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici di Bari

Di seguito si trascrive una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici  della Puglia- Bari- emessa nella causa fra un cittadino ed il Comune di Palagianello.

 In quella causa chi scrive ebbe funzioni di Consulente di Parte per lo Studio Legale Relleva di Taranto difensore del Comune di Palagianello, mentre le funzioni di C.T.U. furono espletate dal Dott. Geom Gianbattista Bonuomo.
VitoVincenzo Di Turi
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Rep. n. 977
COMMISSARIATO REGIONALE USI CIVICI DELLA PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il dott. Gianfranco Castellaneta, Commissario Regionale Aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Puglia, con sede in Bari, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A N. 1/2006 
nella causa iscritta al n. 389/2004 R.A.G.
T R A
il sig.X Y rappresentato e difeso dall'avv. X Y, Ricorrente
C O N T R O
COMUNE DI PALAGIANELLO (TA), in persona  del sindaco pro tempore, rappresentatom e difeso dall'avv. P.G. Relleva, resistente
E
sig. Y X , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Benedetto, resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/2/2004 il sig. X Y proponeva opposizione avverso la decisione del 15.5.2003 del perito demaniale Dott.Y relativa alla domanda di affrancazione canone da livello L.R. 7/98 da lui proposta con riferimento ai terreni in agro di Palagianello riportati in catasto
omissis
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia il Comune di Palagianello, con memoria depositata il 7/5/2004, siaY X, con memoria del 7/5/2004, resistendo alla pretesa del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Dopo lo scmbio di note difensive, veniva disposta una CTU, all'esito della quale venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso della presente controversia è stata disposta una CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
  1. accertare l'appartenenza o meno delle suddette particelle (quelle indicate nell'atto introduttivo dello X Y)  al demanio civico nonchè lo stato giuridico delle stesse;
  2. accertarese le terre in questione risultano quotizzate;
  3. in caso affermativo accertare l'epoca della quotizzazione e se la stessa abbia riportato la sovrana sanzione;
  4. accertare il nominativo della prima assegnazione.
Il CTU incaricato dell'indagine, all'esito dei suoi scrupolosi e documentati accertamenti, ha fornito le seguenti risposte, avverso le quali le parti costituite non hanno mosso rilievi o contestazioni di sorta:
  • A)-i fondi identificati in catasto al mappale. . . . . . .siti in località Conocchiella, risultano appartenenti al demanio civico comunale di Palagianello perchè, a partire dalla data di emissione della sentenza della Commissione Feudale n. 143 del 20/6/1810, non esistono atti di alcun genere che provino l'estinzione degli usi civici sulle particelle in questione;
  • B)-i fondi di cui alle particelle.. . . . . . .ricadenti nel Demanio Difesella sono gravati da canone di natura enfiteutica perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 approvata con R.D. 1/10/1871;
  • C)-la particella: . . .del foglio. . . .e la particella. . . . .del foglio. . . ., pur ricadendo nella proposta di quotizzazione del 1824 non possono essere considerate quotizzate perchè la quotizzazione del 1824 non risulta mai essere stata omologata cosicchè è rimasta atto giuridico in fase di formazione ma mai definito;
  • D)-le particelle. . . . .del foglio. . . sono state a tutti gli effettiqquotizzate perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 sanzionata con R.D. 1/10/1871;
  • E)-la particella. . . .del foglio. . . corrisponde alla quota demaniale n. 342 di are 59.15, concessa nel 1871 a Martucci Antonia di Angelo, mentre la particella . . .del foglio . . .corrisponde alla quota demaniale n. 2 di are 84.50, concessa a Colavito Giacomo di Nicola;
  • F)-la particella. . . .del foglio di mappa . . .e la particella . . . .del foglio . . .devono essere considerate terreni illegittimamente occupati attesa la permanenza della loro natura demaniale con la conseguenza che il dante causa dell'odierno ricorrente X Y non aveva titolo nè alla detenzione nè alla disposizione delle medesime;
  • G)-le particelle. . .del foglio. . . non risultano essere state oggetto, entro il termine prescritto dalla Quotizzazione del 1871, di domande di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da parte degli originari assegnatari con la conseguenza che ogni atto di disposizione fra questi ultimi ed i successivi possessori è radicalmente nullo;
  • H)-in definitiva tutti gli appezzamenti di terreno in discussione conservano ancor oggi la loro natura demaniale e si appartengono al demanio civico del Comune di Palagianello.
Sulla base dei rilievi e delle risposte fornite dal CTU ai quesiti proposti, appare evidente la mancanza di fondamento della pretesa azionata dallo X Y.
Per quanto riguarda la particella....del foglio di mappa... e la partyicella...del foglio..., la circostanza che le medesime ricadano nella proposta quotizzazione del 1824 è del tutto irrilevante perchè la suddetta non risulta mai essere stata omoòogata (come risulta dall'Ordinanza del 4/8/1927 n. 2274-198 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari e dalla successiva nota n. 1498 del 24/3/1937 del medesimo Commissario).
Per quanto riguarda l'estensione di are 13.77 della particella...del foglio..., dalla verifica demaniale eseguita dall'Agente Demaniale cav. Nicola Geofilo e dal Perito Demaniale geom. Raffaele Sabato, risulta che quella poerione di terreno fu il frutto di uno sconfinamento nel demanio libero confinante con la quota n. 343 assegnata nel 1871.
Detta porzione di terreno è stata riportata dal perito ing. Galeone quale usurpazione di demanio nello "Stato delle arbitrarie occupazioni volume II - Occupazioni che si propongono per la legittimazione avvenuta dopo la quotizzazione del 1871"; e, poichè, non risulta alcuna procedura di legittimazione in ordine alla medesima, la stessa porzione di terreno deve considerarsi ancora di pertinenza demaniale.
Per quanto riguarda la particella...del foglio... e la particella..., limitatamente alla parte non usurpata di cui si è detto innanzi, le stesse sono gravate da canone di quotizzazione per il quale non risulta mai intervenuta alcuna domanda di trasformazione in allodio con la conseguenza che i terreni coservano la loro natura demaniale e che ogni atto di disposizione da parte degli originari assegnatari e dei loro aventi causa deve ritenersi nullo (cfr. Cass. 20/8/1960, n. 2400).
Passando a questo punto ad esaminare l'incidenza della legislazione della Regione Puglia sulla situazione fin qui descritta, si deve rilevare che:
  1. il procedimento di legittimazione resta dunque disciplinato dalla legge regionale 7/1998 che proclama che "
  2. la legge regionale del 28/1/1998, n. 7 non è stata abrogata dal successivo art. 54 della legge regionale del 4/8/2004 n. 14, intervenuta nelle more del presente giudizio;
  3. la gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti dalla legge fondamentale 16/6/1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e dal suo regolamento di applicazione"  ed individua nella Giunta Regionale l'organo preposto al procedimento "il procedimento di legittimazione del progetto predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore";
  4. per quanto riguarda la situazione del Comune di Palagianello, lo "stato" delle occupazioni dei demani civici a suo tempo compilato dal perito demaniale dr Alemanno non ha avuto seguito ed è privo di efficacia, come si evince dalla comunicazione del 16/2/1983 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Puglia, tant'è che sono ancora in corso le operazioni di sistemazione e ricognizione devolute dallo stesso Commissario all'ing. Michele Spizzico con provvedimento del 16/1/1990;
  5. prescindendo dai rilievi assorbenti fin qui esposti, nella fattispecie non sembra vi sia spazio per l'applicazione dell'art. 54 della legge regionale 4/8/2004, n. 14 con particolare riferimento al comma 2, invocato dal ricorrente nella comparsa conclusionale (che recita: "sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi comuni") perchè non risulta che si siano verificate le due condizioni previste dalla suddetta norma (deposito degli elaborati presso la segreteria comunale e pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Palagianello).
Traendo le fila da tutte le considerazioni sin qui esposte, la domanda dello X Y appare priva di fondamento e merita di essere disattesa.
OMISSIS
In considerazione della complessità delle questioni trattate, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X Y con ricorso depositato il 17/2/2004 nei confronti del Comune di Palagianello nonchè Y X,  la  rigetta e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Bari, 13/11!2006
IL COMMISSARIO AGGIUNTO
Dott. Gianfranco Castellaneta     


Terre civiche - fatti e secolari misfatti




On. Sig. Sindaco del Comune di
PALAGIANELLO

e p.c. al Dott. Antonio Notarnicola corrispondente de’  “Il Corriere del Giorno”
PALAGIANO


Con vero rincrescimento Vito Vincenzo Di Turi, cittadino naturale di Palagianello è costretto, per amore di verità e di giustizia, richiamare l'attenzione della S.V. su di una questione che, se non sufficientemente approfondita, potrebbe sfociare in un’involontaria stortura a carico di chi, come i cittadini naturali di Palagianello proprietari delle terre civiche, di ragioni evidenti, valide, indefettibili, legali e codificate, ne hanno in abbondanza.
Soltanto oggi, da persona che assisteva fra il pubblico alla seduta Consiliare del giorno 08 ottobre 2002, chi scrive è venuto a conoscenza di alcune affermazioni fatte da Consiglieri a proposito della situazione giuridica delle terre civiche di Palagianello.
E’ stato riferito che alcuni consiglieri, rileggendo “ad usum delphini” il pensiero del “vero studioso” hanno posto dubbi sulla quasi secolare dichiarazione di nullità degli atti riguardanti la quotizzazione di terre civiche avvenuta nel 1824, stante il fatto che mai è stata trovata la prescritta sovrana sanzione.  Dopo quella rilettura è sorta questione sul fatto che non via sia stata la sovrana sanzione riguardo alle operazioni di quotizzazione del 1824 e, a loro parere, il fatto che non sia stato trovato l'atto di omologazione, non è certezza della sua inesistenza.Le perplessità, poi, sono state estese all’omessa azione di reintegra dei terreni civici comunale nei numerosi anni succedutisi.
Invero l'assunto di quei consiglieri potrebbe essere accettato e condiviso.
Tuttavia, a quei dubbi sia consentito aggiungerne ancora uno, altrettanto legittimo, ovverosia che la quotizzazione del demanio civico operata nel 1824 non abbia riportato per niente la sovrana sanzione stante il sospetto che, con gli atti di quella ripartizione, si volevano sanare e legittimare possessi abusivi, frutto delle massicce usurpazioni operate ancora prima del 1824, epoca della divisione parziale dei demani Conocchiella, Titolato e Parco del Casale. Se consideriamo che, a due anni dalla ripartizione, vale a dire nel 1826, il Sottintendente di Taranto insisteva presso il Sindaco di Palagiano perché esigesse il canone di quotizzazione pur pendente l'approvazione di S.E. il Ministro degli affari Interni, il sospetto possa essere legittimato dal ritardo cui seguì, molto probabilmente, la mancata sanzione. Da quella comunicazione si può dedurre facilmente che dopo un biennio gli atti concernenti quella quotizzazione non erano ancora omologati, così come previsto dall'art. 37 del Decreto 3 dicembre 1808. Tutto ciò non è il cittadino a dirlo, ma è quanto è scritto in atti inoppugnabili depositati negli archivi pubblici di mezza Italia.
Orbene, se i consiglieri avessero avuto cura di documentarsi, avrebbero potuto visionare:
1.    l’ordinanza emessa dal Prefetto di Lecce, quale Regio Commissario Ripartitore dei Demani, n. 62 del 10 novembre 1923 nella quale è riportata la notizia che due quotizzazione ebbero luogo in quel Comune (Palagianello), l’una nel 1824 con riparto di moggia 1421 circa dei demani Parco del Casale, Conocchiella e Titolato. . .senza che, a quanto è rimasto accertato, sia intervenuta approvazione di sorta e che non risultando approvata nei modi di legge la quotizzazione del 1824, il possesso in cui fin da quel tempo arbitrariamente si immisero i concessionari va riguardato nei suoi effetti alla stessa stregua di qualsivoglia occupazione di demanio comunale.
2.    l’Ordinanza del 4 agosto 1927 n. 2274-198 d’incarico all’Ing. Luigi Galeone di verificare i demani di Palagianello, nella cui premessa è riportato che nel 1824, in base a progetto di quotizzazione mai omologato e sanzionato, dei cittadini si impossessarono e poi detennero demanio in Parco Casale, Conocchiella e Nuovo titolato.
3.    La nota del Ministero dell’Agricoltura, in data 30 agosto 1935 mediante la quale, rispondendo ad una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale di Palagianello, confermava che le antiche ripartizioni demaniali di Palagianello non risultano sanzionate e che la sistemazione dei demani andava eseguita mediante reintegra nei confronti degli occupatori…
4.    la nota n.1498 con la quale il Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Bari, in data 24 marzo 1937, comunicava al Podestà di Palagianello che, anche dopo le indagini eseguite personalmente (dal Commissario), la ripartizione avvenuta nel 1824 doveva considerarsi non perfetta e, quindi, i possessori dovevano essere trattati alla stregua degli arbitrari occupatori.
E che mancasse l’atto di omologazione era noto sin dal secolo XIX, ossia nell’immediatezza dei fatti. La conferma è contenuta nell’atto consiliare del 14 maggio 1877 quando si chiedeva al Prefetto di trasmettere. . . l’ordinanza di omologazione della quotizzazione del 1824 che mancava. E qui altro dubbio, ovverosia che nemmeno gli atti propedeutici alla sovrana sanzione, che erano di competenza degli uffici periferici, fossero stati omologati, tenuto conto che questi – specie i Commissari ripartitori -  ben conoscevano le situazioni territoriali ed il modo di gestire le terre civiche da parte di amministratori che, in molti casi, agivano in veste di controllori e controllati, poiché essi stessi possedevano, senza titolo, vaste zone di terre civiche. Il dubbio potrebbe essere sciolto soltanto se si accertasse a quale titolo i demani quotizzati, a pochissimi anni - neppure un decennio - dalla ripartizione erano nel possesso di solo quattro o cinque persone.
Queste ultime situazioni potrebbero, anzi dovrebbero, essere ricondotte nella casistica degli illegittimi possessori di terre civiche, specie quando la riassegnazione è fatta dal Sindaco e non dal Commissario ripartitore. Il confronto delle situazioni possessorie attuale delle terre quotizzate nel secolo XIX, ovverosia la ripartizione del 1824 e quella del 1871, potrebbe dare conferma al mio assunto. Difatti i terreni suddivisi con la prima ripartizione, quella del 1824, immediatamente dopo le operazioni erano in possesso di pochissime persone, mentre quelli della seconda ancora oggi sono frazionati e, per il novanta per cento, nel possesso di cittadini eredi degli originari quotisti.
Una spiegazione potrebbe fornirla un’umile supplica presentata il 9 febbraio 1830 da un agricoltore benestante, il quale espose come dopo la divisione fatta nel suddetto comune (Palagianello) de’ terreni demaniali, qualche quotista ha abandonata (Sic!) la sua quota, e, prega perché dia ordini opportuni affinché tutte le abandonate quote se le dessero ad esso, pagandone il canone e la fondiaria dall’epoca della consegna in poi non intendendo di pagare l’attrasso formato da’ suddetti quotisti.
Quell’istanza, invero, a prima vista appare semplice, lineare, ma da un’attenta lettura non merita piena affidabilità circa il presunto abbandono, tenuto conto del tortuoso e perverso procedimento avviato che, nel giro di appena tre anni  (1831 – 1833) porterà all’espropriazione di ben 189 quote delle 548 assegnate nel 1824.
Si è parlato di perverso procedimento perché nei verbali di devoluzione (Sic!) al primo richiedente e ad altri benestanti agricoltori, dal Sindaco di Palagiano è fatto costante riferimento all’art.32 del Decreto 3 dicembre 1808 col quale era previsto che se i quotisti si rendessero morosi per un triennio al pagamento del canone annuo, sì da luogo alla devoluzione ovvero il dominio delle quote demaniali suol passare in testa di altro compaesano quotista bastachè adempia al pagamento di ogni arretrato.  In realtà quell’art. 32 era stato abolito  dalla Legge 12 dicembre 1816, il cui art. 185 sancisce che le quote abbandonate, lasciate incolte per tre anni  e alienate entro i venti anni, tornano al demanio comunale.
Semmai sarebbe stato necessario accertare se le quote fossero state effettivamente abbandonate, lasciate incolte per tre anni ed alienate entro i vent’anni dall’assegnazione per procedere alla reintegra nel demanio comunale delle quote, da ripartire poi, con sorteggio ad altri naturali.  Il Sindaco di Palagiano, invece, ancora nel 1830, vale a dire a quattordici anni dall’entrata in vigore della legge 12 dicembre 1816, insiste nel senso che i fondi saranno devoluti e saranno riconceduti a quelli che saranno creduti i migliori coltivatori, anche se non cittadini di Palagianello, purché ricchi proprietari, pur conoscendo, egli, che gli abitanti di Palagiano, del quale Palagianello era Comune aggregato ed il cui demanio, peraltro, aveva gestione separata, non potevano usare delle terre di pertinenza di quest’ultimo e, quindi, quei migliori coltivatori non potevano essere destinatari delle quote, specie di quelle ritornate nella massa demaniale, tenuto conto che la ripartizione del demanio non è che il frazionamento fra i cittadini della cosa di tutti i naturali.
Tutta questa operazione, palesemente illegittima, avvenne certamente a discapito di altri cittadini di Palagianello che sarebbero potuti essere favoriti dal sorteggio, così come previsto dalla legge.
Se a questo, poi -  come si evince da documenti originali da me letti – si aggiunge che i migliori coltivatori, oltre ad essere possidenti, spesso facevano parte del Decurionato, ovverosia stretti collaboratori del Sindaco sulla cui ampia discrezionalità – specie nella scelta dei migliori coltivatori – era fondata l’illegittima scorciatoia procedurale per la riassegnazione delle quote abbandonate, si ha un quadro preciso e completo sulla natura di quel terreno, ancora oggi demaniale, la cui rivendica può essere fatta valere da ogni cittadino, singuli atque universi, in qualsiasi epoca non trovando tale azione ostacoli o limiti temporali.  
Sull’argomento reintegra delle terre illegalmente possedute va spesa qualche parola. Intanto nei circa due secoli di storia demaniale di Palagianello, l’evento si è verificato solo in due casi i quali, peraltro, riguardavano concessioni deliberate dal Consiglio comunale.
Il primo quale effetto, forse, dell’azione di due fazioni che, forti economicamente, si combattevano, servendosi del potere politico-amministrativo, per affermare la supremazia dell’una sull’altra; il secondo per meri motivi personali cui l’azione politico-amministrativa faceva da paravento. 
Basta leggere l'elenco degli amministratori che si sono susseguiti dagli inizi dell’ottocento fino alla metà del novecento e confrontarlo con l’elenco degli occupatori senza titolo delle terre civiche per accorgersi che quasi tutti erano interessati, a vario titolo, alla questione demanio, per vicende che vanno dal possesso illegittimo all’usurpazione vera e propria delle terre civiche.
Indicativa è la lettura di alcuni documenti formati in epoche diverse.
Da due deliberazioni, una della Giunta Municipale del 25 aprile 1871 e l’altra del Consiglio comunale in data 1°.5.1878, si può notare una strana composizione dei due Consessi. Leggendo i nomi degli Assessori e dei Consiglieri comunale, si ha l'impressione che l'Ente Comune fosse un'Azienda a conduzione familiare.
Scorrendo i nomi, possiamo tranquillamente affermare che tutta la Giunta Municipale, i cui componenti peraltro per 4/5 era formata da parenti stretti fra loro, ed il 60% dei consiglieri era direttamente interessati alla questione demanio; se poi teniamo conto delle parentele la percentuale si eleva notevolmente. Il paradosso fu raggiunto quando la Giunta Provinciale Amministrativa, con verbale del giorno 8 agosto 1913, si sostituì al Consiglio comunale di Palagianello per l'adozione di un atto in materia demaniale. Quel documento riporta:
"Ritenuto che è stato provocato il parere di questa G.P.A. relativamente all'ammontare del canone annuo dovuto al Comune, non potendo tale parere essere dato dal Consiglio comunale perché tutti i suoi componenti in carica sono interessati nella questione e per l'art.292 della legge comunale e provinciale non possono quindi prendere parte alla relativa deliberazione".
In quell'anno si tentò, persino, di nominare il perito nei lavori di verifica demaniale nella persona di un consigliere, all'epoca già da tre generazioni interessato alla questione demanio. L'operazione non sortì effetto, dal momento che la deliberazione consiliare fu giustamente annullata per l'evidente incompatibilità, poiché il Consigliere – Perito Demaniale - avrebbe dovuto verificare i demani posseduti dal Consigliere cittadino.
Infine, alla proposta di reintegra per alcune zone di terre civiche fatta dall’Agente demaniale, l’Amministrazione comunale rispose chiedendo dei rinvii per l’adozione del necessario atto deliberativo. Le proposte sono quelle fatte dall’Agente demaniale con nota in data 10 giugno 1916, sollecitata il 19 marzo 1917, con l’invito al Sindaco dell’epoca a non frapporre indugi nella convocazione del Consiglio comunale o della Giunta Municipale per deliberare sull’argomento, ovverosia quello della reintegra di terre civiche usurpate.
A circa un secolo dalla richiesta peritale quella seduta consiliare, o della Giunta Municipale, non si è ancora concretata.
Ed allora, poiché il controllore (Sindaco – Giunta Municipale – Consiglio comunale) era lo stesso controllato, quis custodiet ipsos custodes?
Chi doveva eseguire o far eseguire le proposte di reintegra?
Si è del parere che quei comportamenti non richiedono di commenti.
A questo punto si ritiene che possa chiudersi la breve sintesi delle vicissitudini e degli affari demaniali di Palagianello. Tuttavia, prescindendo da ogni altra considerazione, la verità è che le conclusioni del consulente tecnico del Comune sono in linea con le osservazioni fatte a suo tempo da chi scrive e lo autorizzano ad insistere sui seguenti fatti inoppugnabili ed incontestabili:
·        -che le terre di quella quotizzazione, alla data odierna, conservano la demanialità;
·        -che il possesso delle terre di quella quotizzazione non è legittimo.
·        -che le terre di quella quotizzazione, non potevano, né possono, essere
oggetto di atti di disposizione.
Tanto ad onor del vero, significando che nell'interesse collettivo, soltanto una sistemazione definitiva, attraverso la conclusione della verifica demaniale si potrà dare certezza sia ai possessori a qualsiasi titolo, sia alla collettività di Palagianello che ne è stata spossessata. 
Vito Vincenzo Di Turi
Istruttore Demaniale
Consulente Storico-Giuridico in materia di usi civici e terre civiche

venerdì 22 aprile 2011

LETTERA APERTA AL SINDACO DI PALAGIANELLO


Vito Vincenzo Di Turi
Consulente storico-giuridico in materia di usi civici e terre civiche -  Istruttore Demaniale.
 Iscritto nell’elenco regionale degli Istruttori e dei Periti Delegati tecnici - Sezione storico-giuridica (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 11 novembre 2004, n. 135)

Lettera aperta al Sindaco del Comune di Palagianello

Sulla questione aree dismesse del tracciato ferroviario quattro consiglieri comunali mi chiesero consulenza che, con la collaborazione di due tecnici ed un avvocato, fu redatta dal sottoscritto e consegnata agli stessi nel mese di settembre 2009.
Come cittadino naturale di Palagianello non sono finora intervenuto sull’inadeguatezza dell’azione intrapresa per il recupero al “Demanio Civico” delle aree che, se nel 1868 furono espropriate poiché le condizioni erano favorevoli ai cittadini, tutti, di Palagianello, oggi che quelle condizioni sono venute meno, devono ritornare ai proprietari naturali, ovverosia ai cittadini di Palagianello.
Per molto tempo ho atteso in silenzio che la definizione della questione, vale a dire la restituzione di un bene civico (da non confondere con i beni patrimoniali del Comune che sono altra cosa) prendesse la via giusta.
Ora, però, ritengo che la stagione del silenzio sia abbondantemente passata, per una serie di ragioni che mi sforzerò di riassumere partendo dal “Protocollo d’intenti” tra la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA (Gruppo Ferrovie delle Stato SpA) e il Comune di Palagianello da lei sottoscritto in qualità di Sindaco il 29 luglio 2010.
Leggendo un articolo dal titolo: Sottoscritto il Protocollo d’intese per la riqualificazione e cessione delle aree e dei fabbricati posti sull’ex tracciato ferroviario ricadenti nel Comune di Palagianello pubblicato su Piazza news il giorno 5 c.m., avevo a torto ritenuto che stesse mutando qualcosa in senso positivo, ma non avevo ancora letto l’atto d’intenti!
Con quell’atto la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA scarica sul Comune di Palagianello tutti gli oneri che, con la Conferenza dei servizi del novembre 2003, erano posti a suo carico, giacché la S.R.F.I. SpA, o chi per essa, doveva provvedere alla:
·         Creazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra la gravina di Castellaneta e Forcella, sfruttando il sedime dismesso e piantumazione lungo le fasce di rispetto ai lati della ferrovia di alberi e arbusti per fasce di ampiezza da 3 a 7 metri per lato;
·         Riqualificazione e rinaturalizzazione della cava Petrino (ripristino ambientale ai fini vegetazionali e faunistici).
La sorpresa è spuntata leggendo il “Protocollo d’intenti” dal quale ho rilevato che la Società Rete Ferroviaria Italiana SpA:
1.    elimina dal proprio bilancio la parte improduttiva degli immobili di sua vera proprietà, cedendo in vendita al Comune di Palagianello tutte le aree comprese nel foglio di mappa n. 1, estese per ha 1.39.35 (ettari 1, are 39, centiare 35) per il prezzo di 35.000,00 €, ovverosia per 25.117,00 Euro per ettaro, tanto quanto il costo di un ettaro di agrumeto (Cfr. V.A.M. della provincia di Taranto- Regione Agraria n. 3);
2.    con la vendita pone a carico del Comune di Palagianello l’onere gravoso delle spese di disinquinamento di tutta l’area del vecchio tracciato che ha assorbito, per oltre un secolo, tutte le sostanze inquinanti delle vecchie traversine dei binari le quali, com’è notovenivano trattate con creosoto la cui pericolosità è stata certificata dalla Comunità Europea;
3.    cede in comodato modale, per 9 anni, tutte le aree ricadenti nel demanio civico a suo tempo espropriate per la costruzione della rete ferroviaria, ovverosia vengono dati in comodato “modale” ai cittadini di Palagianello ciò che è di proprietà dei cittadini stessi; il che comporta che la R.F.I. SpA mantiene il bene, mentre il Comune lo custodisce provvedendo, pure, alla manutenzione con onere a carico del bilancio comunale per poi, quando diventa produttivo di reddito, riconsegnarlo alla R.F.I. SpA, dimenticando che, come prima detto, il bene è della popolazione;
Quest’ultima affermazione, ovverosia che tutte le aree comprese nei fogli di mappa 5 e 6 sono terre civiche (proprietà della popolazione) e non beni patrimoniali (proprietà del Comune) vuole una spiegazione che potrebbe sembrare superflua, dal momento che la vicenda è a Lei già nota; anzi suscita meraviglia il fatto che non si sia dato, da parte di codesta Amministrazione, almeno inizio alla fase di reintegra al demanio civico delle aree in parola.
E’ noto a tutti che il suolo su cui insiste il tratto ferroviario in discussione, all’epoca dell’esproprio, anche se catastalmente intestato a cittadini, non era nella disponibilità degli stessi, poiché precedentemente usurpato al demanio civico e mai legittimato nel possesso.
E noto, pure, che il possesso abusivo è stata accertata in occasione delle verifiche eseguite sul demanio comunale di Palagianello ed è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che le usurpazioni od occupazioni di terreni civici non sono trasmissibili a titolo particolare.
Allo stato quelle terre sono demanio civico, non essendo intervenuta legittimazione alcuna.
E’ pacifico, quindi, che le terre a suo tempo espropriate dalla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali che ricadono nel tenimento di Palagianello e che in passato sono state asservite alla ferrovia, oggi non più in esercizio, sono, ad ogni titolo, demanio universale.
Mi piace concludere con due affermazioni:
1.    la prima è che il demanio civico, fra l’altro, è inespropriabile. Può subire l’espropriazione soltanto se la sottrazione del bene possa essere compensata con un corrispondente beneficio della popolazione proprietaria, con l’obbligo del ritorno all’antica destinazione con il venir meno della motivazione che ne giustificava l’esproprio. Oggi, dato che le aree e le strutture realizzate sulle terre di cui si discute non sono più utilizzate per gli scopi per i quali furono espropriate (costruzione ed esercizio della ferrovia), è d’uopo il ritorno delle terre all’antica destinazione a norma dell’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
2.    La seconda è che i terreni espropriati e trasferiti alla Società Italiana Strade Ferrate Meridionali anche se catastalmente intestati a privati cittadini, non appartenevano agli stessi, in quanto precedentemente usurpati al demanio civico e mai legittimati nel possesso, con la conseguente nullità degli atti espropriativi poiché è principio costante e consolidato della giurisprudenza costituzionale che nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica del diritto di proprietà, deve prevalere quest’ultima (Cfr. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno-13 luglio 1995, n. 319.)
Infine, meraviglia il fatto che alcune circostanze siano sfuggite alla Sua lettura e desta stupore specie quando ciò accade ad un attento Amministratore della cosa pubblica qual è Lei sig. Sindaco.
A Lei, dunque, la conclusione e......non me ne voglia caro Sindaco, non Le sono contro.
Sono, invece, a favore dei cittadini, tutti, di Palagianello i quali non possono subire una ulteriore spoliazione. Hanno già dato e parecchio, pure!
Molti saluti.
29 agosto 2010
Vito Vincenzo Di Turi
Cittadino naturale di Palagianello
Istruttore Demaniale