sabato 23 aprile 2011

USI CIVICI - LEGITTIMAZIONI EX ART. 54 L.R. N. 14/2004 - Una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici di Bari

Di seguito si trascrive una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici  della Puglia- Bari- emessa nella causa fra un cittadino ed il Comune di Palagianello.

 In quella causa chi scrive ebbe funzioni di Consulente di Parte per lo Studio Legale Relleva di Taranto difensore del Comune di Palagianello, mentre le funzioni di C.T.U. furono espletate dal Dott. Geom Gianbattista Bonuomo.
VitoVincenzo Di Turi
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Rep. n. 977
COMMISSARIATO REGIONALE USI CIVICI DELLA PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il dott. Gianfranco Castellaneta, Commissario Regionale Aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Puglia, con sede in Bari, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A N. 1/2006 
nella causa iscritta al n. 389/2004 R.A.G.
T R A
il sig.X Y rappresentato e difeso dall'avv. X Y, Ricorrente
C O N T R O
COMUNE DI PALAGIANELLO (TA), in persona  del sindaco pro tempore, rappresentatom e difeso dall'avv. P.G. Relleva, resistente
E
sig. Y X , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Benedetto, resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/2/2004 il sig. X Y proponeva opposizione avverso la decisione del 15.5.2003 del perito demaniale Dott.Y relativa alla domanda di affrancazione canone da livello L.R. 7/98 da lui proposta con riferimento ai terreni in agro di Palagianello riportati in catasto
omissis
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia il Comune di Palagianello, con memoria depositata il 7/5/2004, siaY X, con memoria del 7/5/2004, resistendo alla pretesa del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Dopo lo scmbio di note difensive, veniva disposta una CTU, all'esito della quale venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso della presente controversia è stata disposta una CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
  1. accertare l'appartenenza o meno delle suddette particelle (quelle indicate nell'atto introduttivo dello X Y)  al demanio civico nonchè lo stato giuridico delle stesse;
  2. accertarese le terre in questione risultano quotizzate;
  3. in caso affermativo accertare l'epoca della quotizzazione e se la stessa abbia riportato la sovrana sanzione;
  4. accertare il nominativo della prima assegnazione.
Il CTU incaricato dell'indagine, all'esito dei suoi scrupolosi e documentati accertamenti, ha fornito le seguenti risposte, avverso le quali le parti costituite non hanno mosso rilievi o contestazioni di sorta:
  • A)-i fondi identificati in catasto al mappale. . . . . . .siti in località Conocchiella, risultano appartenenti al demanio civico comunale di Palagianello perchè, a partire dalla data di emissione della sentenza della Commissione Feudale n. 143 del 20/6/1810, non esistono atti di alcun genere che provino l'estinzione degli usi civici sulle particelle in questione;
  • B)-i fondi di cui alle particelle.. . . . . . .ricadenti nel Demanio Difesella sono gravati da canone di natura enfiteutica perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 approvata con R.D. 1/10/1871;
  • C)-la particella: . . .del foglio. . . .e la particella. . . . .del foglio. . . ., pur ricadendo nella proposta di quotizzazione del 1824 non possono essere considerate quotizzate perchè la quotizzazione del 1824 non risulta mai essere stata omologata cosicchè è rimasta atto giuridico in fase di formazione ma mai definito;
  • D)-le particelle. . . . .del foglio. . . sono state a tutti gli effettiqquotizzate perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 sanzionata con R.D. 1/10/1871;
  • E)-la particella. . . .del foglio. . . corrisponde alla quota demaniale n. 342 di are 59.15, concessa nel 1871 a Martucci Antonia di Angelo, mentre la particella . . .del foglio . . .corrisponde alla quota demaniale n. 2 di are 84.50, concessa a Colavito Giacomo di Nicola;
  • F)-la particella. . . .del foglio di mappa . . .e la particella . . . .del foglio . . .devono essere considerate terreni illegittimamente occupati attesa la permanenza della loro natura demaniale con la conseguenza che il dante causa dell'odierno ricorrente X Y non aveva titolo nè alla detenzione nè alla disposizione delle medesime;
  • G)-le particelle. . .del foglio. . . non risultano essere state oggetto, entro il termine prescritto dalla Quotizzazione del 1871, di domande di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da parte degli originari assegnatari con la conseguenza che ogni atto di disposizione fra questi ultimi ed i successivi possessori è radicalmente nullo;
  • H)-in definitiva tutti gli appezzamenti di terreno in discussione conservano ancor oggi la loro natura demaniale e si appartengono al demanio civico del Comune di Palagianello.
Sulla base dei rilievi e delle risposte fornite dal CTU ai quesiti proposti, appare evidente la mancanza di fondamento della pretesa azionata dallo X Y.
Per quanto riguarda la particella....del foglio di mappa... e la partyicella...del foglio..., la circostanza che le medesime ricadano nella proposta quotizzazione del 1824 è del tutto irrilevante perchè la suddetta non risulta mai essere stata omoòogata (come risulta dall'Ordinanza del 4/8/1927 n. 2274-198 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari e dalla successiva nota n. 1498 del 24/3/1937 del medesimo Commissario).
Per quanto riguarda l'estensione di are 13.77 della particella...del foglio..., dalla verifica demaniale eseguita dall'Agente Demaniale cav. Nicola Geofilo e dal Perito Demaniale geom. Raffaele Sabato, risulta che quella poerione di terreno fu il frutto di uno sconfinamento nel demanio libero confinante con la quota n. 343 assegnata nel 1871.
Detta porzione di terreno è stata riportata dal perito ing. Galeone quale usurpazione di demanio nello "Stato delle arbitrarie occupazioni volume II - Occupazioni che si propongono per la legittimazione avvenuta dopo la quotizzazione del 1871"; e, poichè, non risulta alcuna procedura di legittimazione in ordine alla medesima, la stessa porzione di terreno deve considerarsi ancora di pertinenza demaniale.
Per quanto riguarda la particella...del foglio... e la particella..., limitatamente alla parte non usurpata di cui si è detto innanzi, le stesse sono gravate da canone di quotizzazione per il quale non risulta mai intervenuta alcuna domanda di trasformazione in allodio con la conseguenza che i terreni coservano la loro natura demaniale e che ogni atto di disposizione da parte degli originari assegnatari e dei loro aventi causa deve ritenersi nullo (cfr. Cass. 20/8/1960, n. 2400).
Passando a questo punto ad esaminare l'incidenza della legislazione della Regione Puglia sulla situazione fin qui descritta, si deve rilevare che:
  1. il procedimento di legittimazione resta dunque disciplinato dalla legge regionale 7/1998 che proclama che "
  2. la legge regionale del 28/1/1998, n. 7 non è stata abrogata dal successivo art. 54 della legge regionale del 4/8/2004 n. 14, intervenuta nelle more del presente giudizio;
  3. la gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti dalla legge fondamentale 16/6/1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e dal suo regolamento di applicazione"  ed individua nella Giunta Regionale l'organo preposto al procedimento "il procedimento di legittimazione del progetto predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore";
  4. per quanto riguarda la situazione del Comune di Palagianello, lo "stato" delle occupazioni dei demani civici a suo tempo compilato dal perito demaniale dr Alemanno non ha avuto seguito ed è privo di efficacia, come si evince dalla comunicazione del 16/2/1983 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Puglia, tant'è che sono ancora in corso le operazioni di sistemazione e ricognizione devolute dallo stesso Commissario all'ing. Michele Spizzico con provvedimento del 16/1/1990;
  5. prescindendo dai rilievi assorbenti fin qui esposti, nella fattispecie non sembra vi sia spazio per l'applicazione dell'art. 54 della legge regionale 4/8/2004, n. 14 con particolare riferimento al comma 2, invocato dal ricorrente nella comparsa conclusionale (che recita: "sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi comuni") perchè non risulta che si siano verificate le due condizioni previste dalla suddetta norma (deposito degli elaborati presso la segreteria comunale e pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Palagianello).
Traendo le fila da tutte le considerazioni sin qui esposte, la domanda dello X Y appare priva di fondamento e merita di essere disattesa.
OMISSIS
In considerazione della complessità delle questioni trattate, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X Y con ricorso depositato il 17/2/2004 nei confronti del Comune di Palagianello nonchè Y X,  la  rigetta e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Bari, 13/11!2006
IL COMMISSARIO AGGIUNTO
Dott. Gianfranco Castellaneta     


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