sabato 17 settembre 2011

UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI DEMANI CIVICI DI PALAGIANELLO




Dalla Gazzetta Ufficiale del 19.07.1995 abbiamo avuto occasione di conoscere che la Corte Costituzionale([1]) con sentenza n. 319 del 28 giugno 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del DPR 29 novembre 1952, n. 2491, nella parte in cui, quel decreto, includeva alcune terre espropriate in favore dell’Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata, sezione speciale per la riforma fondiaria.
Nell’espropriazione di terreni del tenimento di Palagianello in base alla delega legislativa conferita al Governo con l’art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) disposta, con il DPR n. 2491/1952, in favore dell’ERSAP nei confronti di OA (all'epoca possessore dei terreni) furono compresi delle terre riportate in catasto al foglio 17 particella 22, originariamente accatastate a nome di Caracciolo-Stella Antonio, e, all’atto dell’esproprio catastalmente intestati al Sig. Ostuni Adriano.
Nel corso di un procedimento civile promosso dal Sig. PP contro l’Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per sentirsi dichiarare di sua proprietà una parte dei terreni  ubicati nel tenimento di Palagianello, intestati catastalmente al Sig. OA ed espropriati in virtù del DPR  29 novembre 1952, n. 2491, il Tribunale di Taranto sollevò, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale per eccesso di delega rispetto alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.
In particolare, il  Tribunale, premetteva
1.     che in attuazione delle leggi di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  1952, n. 2491, erano stati espropriati e trasferiti  in proprietà all’Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, fra gli altri i terreni ricompresi nel foglio di mappa 17, particella 22 all’epoca estesa ettari 53.16.46;
2.     che il Sig. PP aveva convenuto innanzi al Tribunale di Taranto l’ERSAP assumendo, esso Sig. PP, di essere esclusivo titolare – sia per acquisto a titolo derivato che per usucapione([2]) – di una porzione della suddetta particella 22 della estensione di ettari 2.22.45, erroneamente intestata in catasto al Sig. OA aveva, per conseguenza, chiesto che fosse dichiarato di sua proprietà la terra illegittimamente espropriata;
3.     che il Collegio – ritenendo essenziale ai fini della decisione accertare l’effettivo proprietario del terreno, avuto riguardo “alla reale situazione esistente all’epoca del provvedimento ablatorio e non alla situazione apparente e di carattere meramente indicativo risultante dalle certificazioni catastali”- aveva ammesso la prova per testi dall’attore;
4.     che all’esito della prova la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione.
Da quelle premesse, il Tribunale dedusse la rilevanza della proposta questione ai fini della definizione del giudizio principale poiché la prova, da parte del Sig. PP, del diritto di proprietà, aveva dato esito positivo evidenziando la “effettiva sussistenza della usucapione dedotta come titolo immemorabile dal medesimo Sig. PP, dal suo dante causa e dagli antenati di quest’ultimo”.
Nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale si costituì il Sig. PP, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale fosse accolta sulla base di argomentazioni analoghe formulate nell’ordinanza di remissione.
Si costituì, anche, il Sig. CD, parte nel giudizio a quo, il quale chiese che la proposta questione fosse dichiarata inammissibile e, in ogni caso, non fondata.
In particolare si sostenne che era “pregiudiziale acquisire un esatto accertamento della identità catastale tra i terreni espropriati e quelli rivendicati, nonché una prova, certa e inconfutabile, del possesso ininterrotto ultratrentennale da parte dei dante causa del Sig. PP alla data del decreto di esproprio”, indagini che rivestendo carattere pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale sarebbero all’epoca prive di “convincente soluzione”.
Prima dell’udienza il Sig. C.D. depositò memoria illustrativa con la quale riaffermava le tesi sostenute nell’atto introduttivo.
Va evidenziato che nella causa, intervenne, fuori termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
La Corte Costituzionale venne chiamata, quindi, a decidere se il DPR n..2491/1952, espropriativo dei terreni intestati in catasto a OA violi, in riferimento agli articoli 76 e 77  della Costituzione, i criteri direttivi contenuti nella legge-delega 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio), per avere assoggettato ad espropriazione beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativi, in quanto precedentemente usucapiti da altro soggetto. 
Dal difensore di una delle parti, con studio in Bari, ci venne richiesto un parere scritto sulla materia in causa, parere che formalizzammo in data 26 marzo 1994
Per la cronaca, ed  a futura memoria, nella nostra relazione dichiarammo che i terreni in questione facevano, e fanno, parte del demanio civico denominato  “Titolato” quotizzato nel 1824, attualmente compresa, in parte,  nel foglio di mappa X particelle  125 (ex part. 1), 120 e 124 (ex part. 2), 127 (ex part. 3), 128 (ex partt. 4, 5, 6, 7, 8 me 9), 129 (ex part. 10), 136 (ex 107 derivata dalla part. XX di maggiore consistenza e 121 derivata dalla part. 11 di maggiore consistenza, si trova a confine con le terre che, in sede di divisione in massa, furono assegnate all’ex feudatario.
Nella parte di territorio  civico riportato nell’attuale foglio di mappa XX, furono individuate 29 quote numerate progressivamente dalla 249 alla 277 che, dieci anni dopo la quotizzazione, si trovavano accentrate nelle mani di un certo Ippazio Masella che, poi, le passò a suo figlio Vito Gaetano che, a sua volta, le donò a sua figlia Adelina maritata Sorace ava del sig. Sorace Pietro dante causa del Dott. PP.
Confrontando i fogli di mappa attuali con le piante del 1824, con quelle provvisorie del 1912 e quelle redatte dal perito demaniale del 1928, ing, Luigi Galeone, è risultato che le quote  254, 255, 268 e 269, interessando in parte la vecchia particella 22 del foglio XX, hanno dato luogo alla particella 136 (ex 107) estesa ha 2.32.66.
Il che porta direttamente a concludere, confortato anche da analoga constatazione fatta in sede di verifica demaniale del 1928, che la particella 136 (ex 107 distaccata dalla 22) fa parte del demanio comunale quotizzato nel 1824.
Il perito ing. Galeone, infatti,  accertò che la signora Masella Adelina fu Vito Gaetano in Sorace, fra l’altro, aveva il possesso illegittimo di ettari 2.27.20 individuati nella particella 22/r([3]), successivamente 107 ed ora 136.
Considerazione (amara) finale: un cittadino, peraltro non naturale di Palagianello perchè nato e residente in quel di N, pur non avendo posseduto i terreni in questione si è sostituito al Comune di Palagianello e, alienandoli ad altro cittadino, ha intascato fior di milioni del vecchio conio.
Tutto questo non sarebbe avvenuto se l’Amministrazione comunale si fosse  costituita nel giudizio civile e, stante l’incompetenza del Tribunale civile, avrebbe potuto chiedere che della controversia fosse investito il Commissariato Usi Civici di Bari per ottenere il riconoscimento della qualità soli, ovverosia la demanialità civica del terreno in argomento.
Tuttavia, per la cronaca, ed  a futura memoria,  va ricordato che il terreno in discussione non poteva essere usucapito ed alienato dal dott. PP né essere espropriato dall’ERSAP tenuto conto del fatto che era, ed è, demanio civico di Palagianello ed, in quanto tale, inusucapibile, inalienabile ed inespropriabile e che l’azione di rivendicazione del demanio civico non incontra limiti temporali: essa può essere esercitata dal Comune di Palagianello anche dopo secoli!!!!!


[1]  - Riforma fondiaria e agraria-Condizioni di legittimità dell’esproprio – Principi della c.d. legge stralcio-Impossibiltà di espropriare terreni non appartenenti al soggetti nei cui confronti si procede anche se a lui catastalmente intestati. 
Come la Corte ha avuto più volte occasione di riconoscere, la legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) richiede, quale vero e proprio presupposto legittimante l’esercizio della procedura espropriativi, che l’espropriazione sia effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio. E’ inoltre principio costante della giurisprudenza costituzionale in materia quello per cui, ai suddetti effetto, nel contrasto tra le indicazioni catastali e la prova giuridica dell’acquisto del diritto di proprietà, deve prevalere quest’ultima. Cfr Sentenze n. 8/1959- n. 57/1959-n. 21/1967  e n. 3/1987.
Corte CostituzionaleCorte Costituzionale – Sentenza n. 319 - Udienza Pubblica del 30.05.1995 -Decisione  del 28.06.1995- Depositata il 13.07.1995- Presidente Baldassarre-Relatore Chieppa-Petruzzi c/o ERSAP-(Gazzetta Ufficiale del 19.07.1995).
[2]  - Le terre civiche non possono essere usucapite (n.d.aJ
[3] - A.C.Pllo.- "Stato delle arbitrarie occupazioni per la legittimazione delle occupazioni avvenute colla quotizzazione del 1824 e conseguentemente fino al 1871" formato il 14 aprile 1928 dal Perito Istruttore Demaniale ing. Luigi Galeone.  Numero d’ordine 188 Masella Adele fu Vito in Sorace – Palagiano- Foglio 17 Part. 22/r –Ha 2.27.20 -seminativo .