domenica 22 aprile 2012

PER LA REINTEGRA PARZIALE DEL SUOLO COMUNALE A SUO TEMPO DONATO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PALAGIANELLO





PER LA REINTEGRA PARZIALE DEL SUOLO COMUNALE
A SUO TEMPO DONATO ALLA
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI
PALAGIANELLO
_____________




Alcune ipotesi per l’uso in
favore della collettività




A cura del costituendo Comitato per il Recupero,
la Conservazione e l’Uso delle Terre Civiche
Palagianello
1996



"......fu ordinato distaccarsi
 dalla proprietà feudale una
 parte delle terre, e questa parte
venne attribuita al Comune non
come suo patrimonio, ma come
 retaggio dei minori cittadini, a
cui il Comune doveva trasmetterle.
Queste porzioni distaccate
dalle terre feudali in compenso
 degli usi civici, costituirono
i beni demaniali del Comune,
 eredità futura dei nullatenenti".
Giacomo Racioppi


Testo di Vito Vincenzo Di Turi
Hanno collaborato il Dr, Roberto Palmisano e Zaccaria Pavone


F O N T I

A.S.N.         – Archivio di Stato Napoli
A.S.L.         – Archivio di Stato Lecce
A.C.P.         –Archivio Comunale Palagianello
A.C.Pno        – Archivio Comunale Palagiano.






La Commissione Feudale con sentenza n. 143 del 20 giugno 1810, ebbe a dichiarare:
“Che quindi è luogo a dichiarare demanio universale([1]) il parco del casale, e cessate tutte le prestazioni a qualunque titolo”([2]).
Il demanio denominato “Parco del Casale”, secondo quanto stabilito dalla Commissione Feudale è, quindi, di natura “universale”, la cui titolarità appartiene alla popolazione, non già all’ente Comune([3]).
Il Comune, pertanto, non è il proprietario delle terre collettive, ma solo l’ente esponenziale ed amministratore di esse([4]).
Malgrado ciò, in quasi due secoli ha subito gli assalti degli accaparratori in danno dei cittadini che, con le quotizzazioni e le censuazioni([5]) hanno raccolto solo le briciole ed oggi si trovano nella condizione del proprietario che non può usare quanto gli si appartiene. 
Chi, durante l’estate, per gustare un gelato, una fresca bibita o altro durante le calde serate, siede ai tavolini posti davanti ad alcuni bar, certamente avrà notato delle mattonelle, fra le tante del pavimento, con la scritta “PROPRIETA’ MASELLA, “PROPRIETA’ PRIVATA”, ecc.
Non tutti i cittadini conoscono che per poter passeggiare, intrattenersi con gli amici, comunque, per poter usare quella che i palagianellesi chiamano, pomposamente “villa”, la collettività paga qualcosa all’Ente Ferrovie che, nel secolo scorso, fra le altre, espropriò quella zona.
Sia quel suolo sia quello su cui poggiano i tavolini fanno parte del Demanio denominato Parco del Casale, dichiarato dalla Commissione Feudale ed indicato nella pianta redatta dai periti Pietro Caramia, Biagio Costanzo e ing. Giuseppe Campanella il 13 aprile 1811 quale demanio “universale”, sukl quale, per questa sua natura, è vietata la tacita cessazione degli usi civici o di un tacito mutamento di destinazione, mantenendo il principio della imprescrittibilità, inusucapibilità ed inalienabilità([6]).
Oggi, sia l’Ente Ferrovia sia gli altri devono intendersi possessori i quali possono essere legittimi perché fanno capo a concessioni regolari, oppure possessori illegittimi trattandosi o di concessioni illegittime o di usurpazione vera e propria di demanio oppure di possessori senza titolo.
Questi sono solo due casi fra i tanti dell’uso del demanio civico che, in passato ed in epoche a noi vicine e molto vicine, ha continuamente subito, e subisce (l’ingordigia non trova limiti temporali), l’assalto di persone avide e di speculatori, quasi sempre amministratori, spesso imparentati fra loro([7]), i quali, durante l’espletamento del loro mandato, nelle questioni demaniali, si trovavano nella posizione, ambigua, di controllori e controllati, calpestando ogni norma di legge, utilizzando tutti i mezzi che il potere politico ed economico mettava a loro disposizione per fini e scopi privati.
Fra i tanti casi di abuso ne segnaliamo uno, emlbematico, quello di un certi UIppazio Masella il quale prima chiese al Sindaco di Palagiano([8])di far pascolare il suo gregge, senza peraltro pagare “l’erbaggio”, su dieci quote di altrettanti cittadini di Palagianello che, a suo dire, le avevano “abbandonate”; successivamente chiese l’assegnazione delle stesse, facendosi carico di pagare “l’attrasso”([9]) del canone limitatamente, però, agli ultimi tre anni.
Le quote abbandonate, invece, dovevano ritornare a far parte del demanio, così come stabilito dall’art. 185 della Legge 12 dicembre 1816, n. 570([10]).
Il Sindaco di Palagiano, interpretando in modo aberrante l’art. 32 del Decreto 3/12/1808, peraltro abrogato dalla legge 12/12/1816, introdusse una novità, nel senso che “i fondi saranno devoluti e saranno riconceduti a quelli che saranno creduti li migliori coltivatori anche se non naturali di Palagianello purchè ricchi proprietari”([11]).
L’aberrante novità fu introdotta dal Sindaco, dal momento che i cittadini di Palagiano non potevano vantare diritti sul demanio di Palagianello e, quindi, non potevano essere destinatari del beneficio della quotizzazione e, tantomeno, dell’illegittima assegnazione delle terre demanilali di Palagianello.
La domanda del Masella fu accolta, anche perché, a dire del Sindaco, “li partaggi cui vanno intestati sono. . . .di. . .quotisti che sono emigrati, morti, ed in parte esistenti, ma quest’ultimi essendo nella vera classe de’ miserabili, non hanno potuto menare l’industria dell’agricoltura per mancanza di mezzi”([12]).
Con motu proprio 12 maggio 1833, il Sindaco di Palagiano dispose lì assegnazione delle dieci quote “abbandonate” al sig. Ippazio Masella.
Tutto ciò, a circa otto anni dall’assegnazione delle quote ripartite, significò il passaggio illegittimo delle terre nella mani di poche famiglie (Capone, Conte, Martellotta, Masella, ecc.)([13]), i cui componenti molte volte dovevano vantare dei crediti, forse per avere anticipato le sementi o altro, nei confronti dei titolari delle quote abbandonate([14]).
Altro esempio, questo di epoca relativamente a noi vicina: nel 1960 un cittadino di Palagianello, figlio di un amministratore comunale, in carica tra il 1910 wed il 1920, e di una discendente di un ramo della famiglia del proprietario del gregge che “depasceva le quote abbandonate”, sommessamente presentò al Sindaco di Palagianello una istanza con la quale chiedeva di essere autorizzato ad innestare gli “ulivastri” sparsi nel territorio demaniale, con la segreta aspirazione che, una volta autorizzata, l’operazione “ulivastri” avrebe sortito l’effetto del piossesso degli alberi prima, e del terreno, poi: Antenati docet.
Negli anni ’60, per esempio, un privato si opponeva ai lavori di sistemazione di Piazza D’Azeglio, perché, a suo dire, la piazzetta era di proprietà privata. L’operazione non riuscì per la ferma azione degli  allora Amministratori e difesa del suolo comunale.
Ora, Piazza D’Azeglio, opportunamente recuperata e destinata alla sua funzione naturale([15]), è fruibile da parte di tutti i cittadini, anche se negli anni ’70, un ulteriore tentativo di privatizzare la piazza non riuscì, questa volta per la netta opposizione assunta dal Commissario Prefettizio Dott. Pasqualino Zuppardi.
A Palagianello dove la storia dove la storia delle terre pubbliche è antica, purtroppo solo qualche anziano è in grado di testimoniarla([16]) mentre è presente nella memoria di pochi e va del tutto scomparendo in quella popolare, con buona pace degli affaristi dai quali la speculazione sui beni della popolazione andava salvaguardata fin dal momento in cui le prospettive di valorizzazione extra-agrarie delle terre circostanti il centro urbano cominciavano a delinearsi, per conservarli al soddisfacimento di interessi generali.
Opportunamente l’Agente Demaniale, Cav. Nicola Geofilo, nel 1916 per la zona immediatamente a sud della ferrovia, proponeva la reintegra di due “appezzamenti che, destinati fin dal 1871 quale suolo edilizio utile all’ingrandimento del paese, trovansi ora in possesso di privati cittadini” e, fra l’altro, così giustificava la sua proposta:
“2° perché con la conciliazione il Comune verrebbe ad essernne danneggiato, dovendo in seguito essere costretto ad espropriare le zone stradali ad un prezzo altissimo;
3° perché accentrate quelle zone a due soli possessori, il diritto degli altri cittadini viene leso manifestamente, non potendo ottenere la concessione di piccole zone edilizie per edificare la propria casa;
4° perché, scarseggiando i suoli edilizi, con la conciliazione si creerebbe una immorale speculazione in favore di quei due possessori ed un danno della generalità dei cittadini”([17]).
Di qui l’esigenza di arrivare alla definizione definitiva (ci si passi il bisticcio di parole) della verifica demaniale in corso, la quarta dagli inizi del secolo, senza contare quella parziale del 1960, iniziata nel 1990 e non conosciamo quando sarà portata a compimento visto che in sei anni sono stati verificati soltanto Ha 2.43.24 di terreno demaniale dei circa 2.ooo ettari da sottoporre a verifica.
Verifica quanto mai urgente ed opportuna che dovrebbe essere finalizzata alla legittimazione del possesso, laddove si riscontra l’osservanza e le prescrizioni previste dalla legge, nella considerazione del fatto che sulle terre di demanio civico o gravate da uso civico i diritti di godimento a favore della popolazione e il regime proprietario che ne deriva impediscono il rilascio a privati ed occupatori abusivi di concessioni e autorizzazioni edilizie([18]) e lo stesso piano regolatore e i provvedimenti attuativi sono inefficaci in assenza del mutamento di destinazione previsto dalla legge n. 1766/1927 sul riordino degli usi civici.
Lo stesso trattamento è stato riservato al demanio denominato “Conocchiella”, anch’esso di natura universale, quotizzato nel 1824, oggi in possesso di pochissime persone, forse perché con la quotizzazione di quell’anno si riuscì a mascherare la grande usurpazione perpetrata in danni di quel demanio da parte di cittadini, molte volte “decurioni([19]) di Palagiano, prima della divisione in massa e della quotizzazione([20]).
Dopo questa necessaria ed opportuna premessa, sia pure sintetica, delle vicende demaniali (l’argomento non può certamente trovare esaurienti risposte nel breve spazio di poche pagine, di qui la necessità di ritornare sulla questione), è ora di entrare nel tema non senza avvisare chi, possessore legittimo o illegittimo, in buona o in mala fede delle terre civiche, che dall’altro del suo sapere snobba la questione “demanio”, confondendo – molte cose – gli usi civici con le terre soggete ad usi civici oppure con quelle universali gestite dal Comune ritenendola ormai superata anche alla luce della Legge n. 1766/1927, facendogli notare che ogni affermazione riportata in questo ed in altri nostri scritti è suffragata da copiosa documentazione d’archivio, di ricca giurisprudenza e note di dottrina.



I suoli, gli eventi
e la reintegra parziale


Nel 1942 – Parroco il Rev. Don Giuseppe Prof. Buttiglione – fu redatto un progetto per la costruzione di una nuova Chiesa previo abbattimento della vecchia, angusta, scarsamente illuminata, i cui muri presentavano estese macchie di umidità e che si manifestava, oltre che indecorosa, insufficiente ad accogliere i fedeli.
Per la realizzazione di questo progetto, i cui atti tecnici erano stati redatti dal Rev. Padre Agostino Ing. Lanzoni dei Benedettini, il Podestà deliberò la concessione gratuita di 2.500 mq. Di suolo, in sostanza tutta l’attuale Piazza De Gasperi, oltre 3.000 mq. a Est dell’edificio scolastico elementare di via Mottola da servire per costruire opere per l’esercizio delle pratiche religiose a scopo educativo nei riguardi dei giovani.
Purtroppo i due progetti rimasero tali: ricordiamo soltanto il tracciato della nuova Chiesa, fatto col piccone, tutto intorno all’allora Piazza Centrale.
Caduta questa ipotesi, la questione fu riproposta nel 1944, spostando l’ubicazione su un suolo di 7.000 mq. Posto a Est dell’edificio scolastico “Settembrini”, ceduto gratuitamente dall’amministrazione comunale su richiesta del Parroco.
Nel 1954, ancora su richiesta del Parroco, l’Amministrazione comunale deliberò di integrare i 7.000 mq. Con altri 7.000, portando così a 14.000 mq. Il terreno ceduto alla Parrocchia.
Con la delibera di integrazione si fissarono le nuove misure del suolo concesso stabilendo in m. 70 il lato Nord-Sud ed in m. 200 il lato Est-Ovest.
L’integrazione del suolo doveva servire per sviluppare e migliorare la funzionalità della Casa del Fanciullo che andava sorgendo e che, allora, “trovava una sua giustificazione storico-sociale, date le condizioni di arretratezza culturale ed economica delle classi lavoratrici, certamente non in grado di attendere all’educazione ed al sostentamento della prole, il più delle volte numerosa”([21]).
Nemmeno questa opera, pur meritoria, è stata portata a termine: esiste soltanto un’ala costruita in aderenza al corpo di fabbrica della Chiesa la cui ala, l’unica costruita, peraltro crollata il 13 marzo 1994 alle ore 12,55, a seguito di abbondanti piogge.
In questi locali, resi funzionali con l’apporto determinante dell’Amministrazione comunale che li aveva presi in fitto e si accollò le spese per l’allacciamento idrico ed altro, iniziò a funzionare nell’anno scolastico 1960/61 la Scuola di Avviamento Professionale fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.
Attualmente i locali sono condotti in fitto dalla Scuola Musicale “G. Puccini” di Palagianello.
Lo stato attuale di tutta la questione cozza in modo stridente con gli atti di concessione, ed infatti:
1.      La Chiesa in oltre 50 anni non è stata portata a termine, anzi ora è del tutto cancellata;
2.      La casa del fanciullo non ha mai funzionato, perché mai ultimata, e quei pochi locali esistenti hanno soltanto fini di lucro: fitto corrisposto prima dal Comune, poi dall’Associazione Musicale. Anzi il Comune ha corrisposto il fitto per l’utilizzo del suolo antistante all’ala crollata della Chiesa ove, quando funzionava la scuola media inferiore e gli alunni si esercitavano per l’educazione fisica;
3.      Il terreno donato è stato accatastato in maniera non rispondente agli atti di concessione, adesso ha una figura irregolare invece di un rettangolo di 70 x 200 metri;
4.      È stato occupato suolo in eccedenza a quello concesso.
Non ci risulta che, sia la destinazione diversa del suolo sia l’accatastamento siano mai stati portati a conoscenza del Comune che l’aveva donato per scopi ben precisi che allora avevano la ragion d’essere.

In definitiva tutta la questione è stata gestita dalla Parrocchia ignorando gli atti di donazione sia nella destinazione, sia nella misura e sia nella configurazione, calpestando i diritti e la benevolenza dei cittadini cui il suolo si appartiene per diritto naturale imprescrittibile.
Ora, ad oltre 50 anni dalla donazione le necessità, anche religiose([22]) della collettività, sono cambiate, di qui alcune proposte per un utilizzo diverso del suolo in questione, salvaguardando quello su cui insistono la Casa Canonica ed altre opere, suolo che non lo dobbiamo dimenticare fa parte del territorio collettivo della popolazione che, allo stato, potrebbe essere utilizzato per fini abitativi di necessità (prima casa) esercitando così quello ius casalinandi che, ad esempio nel Lazio, era stato riconosciuto e regolamentato nelle disposizioni statutarie dello Stato Pontificio.
Altera ipotesi potrebbe essere, ad esempio, la ricostruzione del Santuario della Madonna delle Grazie sul suolo già designato per erigere la Nuova Chiesa.
Un primo atto del Comune potrebbe essere quello di recuperare ed inventariare (col concorso tecnico specializzato in restauro) tutte le pietre lavorate che formavano il prospetto bizantineggiante dell’Antico Santuario, in gran parte risultanti indenni dopo il crollo del vetusto luogo di culto, avvenuto nell’inverno del 1972. Detto materiale inventariato potrebbe essere portato nella contrada Parco del casale e precisamente nel suolo già utilizzato per la costruzione della navata sinistra e delle contigue fondamenta della “Chiesa Nuova”, attualmente totalmente spianata dalle ruspe.
Tale atto di liberalità se non obbligatoria dell’intervento del Comune, si fonda “ab immemorabili” per la Chiesa Matrice Parrocchia S. Pietro, peraltro di proprietà comunale per antico possesso, come rilevasi dall’Inventario dei Beni Immobili di Uso Pubblico per Natura – Mod. A del Comune di Palagianello, redatto in data 10/10/1934 a firma del Segretario Comunale Rag. Domenico Carucci e del Podestà Pasquale Masella([23]) sul presupposto che la stessa sin dalla sua erezione (metà del ‘500), non essendo fornita di alcuna prebenda o beneficio, godeva e gode della particolare condizione di Chiesa Parrocchiale di Patronato Comunale-.
In altri termini la chiesa S. Pietro Apostolo non possedeva alcuna proprietà da cui derivassero proventi per il sostentamento dell’Arciprete Parroco, cui provvedeva l’Università vale a dire il Comune, col versamento annuo di 40, poi elevato a 60 ducati tratti dal bilancio comunale, in pratica dalle entrate delle tasse pagate dai cittadini.
Queste alcune ipotesi sull’uso dei beni e dei diritti civici che, se continuano a servire la comunità, compito della comunità stessa, organizzata, è tutelarne l’integrità ed evitarne la dispersione.
E su questo compito di organizzazione e controllo il Comune di Palagianello non può essere assente, iniziando sin da ora con l’adozione di un regolamento per la gestione delle terre civiche risultanti edificabili nell’abito del P.R.G. ed un regolamento per l’esercizio degli usi civici nei boschi “Serrapizzuta” e “Difesella” oltre che nella “Pinetina” Parco del Casale, per fermare i meccanismi della speculazione e delle alienazioni incontrollate in danno del patrimonio collettivo che, se gestito con nuova ottica, determinerà certamente le condizioni per soddisfare, almeno in parte, i bisogni presenti e, dopo le necessarie e quanto mai urgenti verifiche, anche futuri della nostra collettività.
Convinti che la comunità di Palagianello debba riappropriarsi della gestione dei propri beni e deciderne essa stessa le sorti, abbiamo ritenuto la opportunità di un Costituendo Comitato, in ossequio con le norme dettate dallo Statuto del nostro Comune, quale strumento di tutela degli usi civici e del demanio civico universale.
In attesa del perfezionamento degli atti costitutivi, si è ritenuto riprendere un argomento discusso e non concluso nel 1983 con l’azione di cui alla nota che segue:

L’argomento, data l’urgenza di reperire un suolo edificatorio, che il Comune doveva mettere a disposizione dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) per la costruzione di 27 alloggi popolari mercé il finanziamento di un miliardo e mezzo, fu oggetto di esame da parte dell’Amministrazione comunale di Palagianello che in merito deliberò sia come Giunta Municipale sia come Consiglio Comunale.
Infine, a firma del Sindaco di Palagianello, ins. Rocco Paradiso, fu inviata una lettera ai Reverendi Parroci di Palagianello.
Cfr.:
1.       Deliberazione della Giunta Municipale n. 309 del 22/6/1983, assunta con i poteri consiliari con oggetto: Rivisitazione storico-tecnica dello stato di fatto del suolo donato alla Parrocchia S. Pietro Apostolo- Annullamento della delibera consiliare n. 40 del 6/9/1954 e degli atti consequenziali;
2.       Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 22/6/1983 avente per oggetto: Proposta di permuta di suolo con la Curia Vescovile di Castellaneta;
3.       Lettera del Sindaco Rocco Paradiso del 12/7/1983, n. 5057 di protocollo diretta ai Parroci della Forania di Palagianello ed avente per oggetto: Permuta suolo;
4.       Deliberazione del Consiglio comunale n. 248 del 15/11/1983 (seduta di aggiornamento di quella del 10/11/1983 e avente per oggetto: Ratifica delibera G.M. n. 309 del 22/6/1983, di oggetto: Rivisitazione storico-tecnica dello stato di fatto del suolo donato alla Parrocchia S. Pietro Apostolo- Annullamento della delibera consiliare n. 40 del 6/9/1954 e degli atti conseguenziali. Con tale deliberazione il Consiglio, su proposta dell’Assessore Luigi D’Auria, rinviò ad altra data (vale a dire “sine die”), la ratifica della delibera di G.M. n. 309/1983 surrichiamata;
Nel frattempo l’Amministrazione comunale per non perdere il finanziamento di un miliardo e mezzo destinato alla costruzione dei 27 alloggi popolari dovette acquistare 2.000 mq. Di suolo edificatorio dalla vedova Sig.Ra Caragnano, mercé il prezzo di £. 50.000 al mq., vale a dire 100 milioni di lire. A quanto risulta il Comune ha pagato alla suddetta vedova solo 40.000.000 a titolo di acconto. Se si calcola la sorte capitale restante di 60 milioni più gli interessi, a partite dal 1983 fino ad oggi, il Comune è debitore verso la Sig.ra Caragnano di 120 milioni, lira più, lira meno.


LEGENDA: 
  1. Figura tratteggiata in rosso corrisponde alla prima donazione fatta con delibera di G.M. n. 8 del 26/8/1944 di 7.000mq. (rettangolo, orientamento Nord-Sud, di m. 70 X 100);
  2. Figura colorata blu corrisponde alla seconda donazione fatta con delibera di C.C. n. 40 del 6/9/1954 di altri 7.000mq. (rettangolo, orientamento Est-Ovest, di m. 70 X 200);
  3.  Figura colorata in rosso area eccedente le due donazioni.



[1]  - Demanio universale (o di uso civico) è condominio dei cittadini, vigilato e coordinato dalla “Universita”, ora Comune, sono terre, quindi, di proprietà collettiva appartenenti ai naturali (uti cives) e su di esse si esercitano gli usi civici come diritto di godimento che spetta ad ogni naturale “uti singuli” della Comunità.
La proprietàò dei demani è della università dei cittadini utenti – Tommasi, Donato Antonio-“Canoni e usi civici” Tip. Nazionale, Roma, 1913, pag. 137.

[2]  - Archivio di Stato Napoli-Sezione Amministrativa- Sentenze della Commissione Feudale – maggio/giugno 1810-Vol. 965.

[3]  - Suprema Corte di Cassazione, 27 novembre 1954, n. 4329.

[4]  - A tal proposito ci piace riportare uno stralcio della Circolare Ministeriale in data 20/11/1931 che  sull’argomento chiarisce lo spirito della Legge n. 1766/1927 sul riordino degli usi civici: “Se in altri termini, nel passaggio dalla “Universalità” di persone alla forma politica di Comune e Municipio, l’ente è rimasto investito della titolarità del patrimonio di origine universale, ciò è soltanto in ragione della sua funzione di Ente politico, rappresentante e tutore dell’interesse collettivo degli associati; ed il giuridico concretarsi dell’”Universitas” nelle sue attuali forme politiche non ha punto alterato la natura e la destinazione economica giuridica di tali beni che “l’Universitas” aveva col godimento diretto dei singoli onde era costituita; e cioè a dire la loro natura demaniale, con l’inseparabile caratteristica dell’imprescrittibilità”. “E sono appunto tali beni, sacrosanto retaggio del patrimonio del popolo che neppure la ragion feudale riuscì a manomettere, cui rivolge uno dei precipui scopi della legge di riordino degli usi civici….”.

[5] - Concessione di suoli con obbligo del pagamento del censo.
[6]  - Suprema Corte di Cassazione, 12 dicembre 1953, n. 3690.

[7]  - Basta confrontare l’elenco dei Consiglieri comunali con i toponimi di alcune contrade o di masserie, specie nella Conocchiella (Masseria Carano, Masseria Martellotta, Masseria Vito Cataldo alias Masella, ecc.). Dalla deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/1865: Sindaco: Sinisi Vito; Consiglieri: Carano Domenico, Carano Francesco, Licomati Francesco, Liverano Rocco, Mappa Nunzio, Martellotta Leonardo, Masella Giovanni, Masella Paolo, Masella Pasquale, Masella Salvatore, Montemutto Michele, Patruno Francesco, Piccoli Raffaele, Sannelli Luigi, Simeone Vitantonio, Sorace Domenico, Ventrelli Pasquale.
Ed ancora, una strana composizione della Giunta Municipale- Delibera del 25/4/1871: Sindaco 1)-Carano Domenico- Assessori: “2)-Masella Ippazio, 3)-Masella Pasquale, 4)-Masella Pasquale di Leonardo, 5)-Masella Pasquale di Paolo.
[8]  - Nel 1807, con il riordino delle circoscrizioni seguite alla legge 19/1/1807, n. 14, Palagianello, che godeva di autonomia amministrativa quale “universitas”, divenne comune aggregato e poi frazione, per motivi demografici, di Palagiano, riconquistando l’autonomia con Legge 6/6/1907, N. 318.

[9]  - Arretrato.

[10]  - Legge 12 dicembre 1816 , n. 570 – <Legge sull'Amministrazione civile>--art. 185  -Le quote demaniali abbandonate da' partecipanti, a cui sono state assegnate, ritornano al Demanio Comunale. S'intendono abbandonate le quote demaniali qualora si lascino incolte per tre anni consecutivi o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio dalla data di possesso.

[11] - A.S.L. – Verbale del Sindaco di Palagiano del 28/8/1832.

[12]  - A.S.L.– Verbale del Sindaco di Palagiano del 12/5/1833.
[13]  - A.S.L. – Verbali del Sindaco di Palagiano del giorno 11 marzo 1831, 10 gennaio 1832, 20 febbraio 1832, 10 marzo 1832, 28 agosto 18932 e 12 maggio 1833.

[14]  - A norma dell’art. 185 della legge 12 dicembre 1816 sull’amministrazione civile delle province napoletane, il divieto di lasciare incolte per tre anni consecutivi le quote demaniali ha carattere perpetuo, e non può intendersi limitato perciò al decennio della concessione (divenuto poi ventennio per il decreto 6 dicembre 1852) al pari del divieto di alienazione e di ipoteca delle quote medesime. L’obbligo di coltivazione delle quote demaniali non importa che la terra sia migliorata o sottoposta a coltura intensiva, ma importa sempre che in essa una coltura agraria sia comunque attuata.
Il divieto di alienazione delle quote demaniali entro un dato tempo dalla concessione comprende anche l’anticresi, quando questa non sia vera e reale, ma simuli una vendita.
Corte di Cassazione – Sez. II – 30 maggio 1949, Migliaccio c. Comune di Cancello ed Arnone (Caserta) – Mass. di giurisp. 1945 – 1969 – R. Noccioli -  Firenze – voce Usi civici.

Le terre di demanio civico, attribuite e alienate dagli assegnatari in tempo di divieto, non potevano, per la legge 12 dicembre 1816, essere dal Commissario Ripartitore legittimate a favore degli illegittimi acquirenti ma dovevano essere restituite al demanio e riassegnate con un nuovo e regolare procedimento di attribuzione.
L’atto amministrativo, viziato di illegittimità, resta inefficace nonostante la sanzione sovrana.
Commissariato Usi Civici – Bari- 16 aprile 1958-, Corti Bari, Lecce e Potenza, 607.

[15]  -  “Il Volantino” – Parrocchia di S. Pietro Apostolo-Palagianello Anno XX- n. 117-Aprile-Agosto 1988.

[16]  - Abbiamo avuto occasione di intervistare qualche anno addietro il Sig. Antonio Donvito (alias Cinquedenti), nato il 5 giugno 1894, tuttora vivente. Il suo racconto sulle vicende delle terre demaniali (dalla quotizzazione alle usurpazioni fino alla ricostituzione di alcuni latifondi) ha trovato riscontro nei documenti d’archivio.

[17] - A.C.P. – Stima e progetto di canone – criteri – 1916.
[18]  - Gli occupanti abusivi di beni soggetti ad uso civico in attesa di legittimare, ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, la loro situazione non hanno la disponibilità dei terreni occupati ai fini della possibilità di richiedere la concessione edilizia”. Consiglio di Stato – Sez. II – 13 dicembre 1989, n. 1791

[19] - Consiglieri Comunali.

[20] - Gli atti della quotizzazione, che interessava parte del demanio “Parco del casale”, “Titolato” e “Conocchiella”, avvenuta nel 1824 non risultano aver riportato la sovrana sanzione anche se, nel corso degli anni, più volte è stata sollecitata. Pertanto “devono considerarsi illegittimamente occupate le terre che formarono oggetto della ripartizione del 1824”- Cfr. nota del Commissariato Usi Civici di Bari- del 24/3/1937, n. 1498 di Prot.  Diretta al Podestà di Palagianello.
Sarà a motivo della usurpazione, molto estesa specie nel demanio “Conocchiella”?
[21]  - “La Casa del Fanciullo aveva una sua giustificazione storico-sociale negli anni ’40 e ’50 – Atti della TAVOLA ROTONDA organizzata dal Circolo A.C.L.I. di Palagianello il 9 luglio 1983 – Cfr. volantino ciclostilato di detto Circolo del 30 luglio 1983.
[22]  - Siamo passati dall’unica Parrocchia del 1942, epoca della prima donazione, alle tre attuali.
[23]  - A.C.P. – Inventario dei beni immobili – anno 1934 – n. 9 dell’elenco.
[24]  - L’argomento, data l’urgenza di reperire un suolo edificatorio, che il Comune doveva mettere a disposizione dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) per la costruzione di 27 alloggi popolari mercé il finanziamento di un miliardo e mezzo, fu oggetto di esame da parte dell’Amministrazione comunale di Palagianello che in merito deliberò sia come Giunta Municipale sia come Consiglio Comunale.
Infine, a firma del Sindaco di Palagianello, ins. Rocco Paradiso, fu inviata una lettera ai Reverendi Parroci di Palagianello.
Cfr.:
1.       Deliberazione della Giunta Municipale n. 309 del 22/6/1983, assunta con i poteri consiliari con oggetto: Rivisitazione storico-tecnica dello stato di fatto del suolo donato alla Parrocchia S. Pietro Apostolo- Annullamento della delibera consiliare n. 40 del 6/9/1954 e degli atti consequenziali;
2.       Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 22/6/1983 avente per oggetto: Proposta di permuta di suolo con la Curia Vescovile di Castellaneta;
3.       Lettera del Sindaco Rocco Paradiso del 12/7/1983, n. 5057 di protocollo diretta ai Parroci della Forania di Palagianello ed avente per oggetto: Permuta suolo;
4.       Deliberazione del Consiglio comunale n. 248 del 15/11/1983 (seduta di aggiornamento di quella del 10/11/1983 e avente per oggetto: Ratifica delibera G.M. n. 309 del 22/6/1983, di oggetto: Rivisitazione storico-tecnica dello stato di fatto del suolo donato alla Parrocchia S. Pietro Apostolo- Annullamento della delibera consiliare n. 40 del 6/9/1954 e degli atti conseguenziali. Con tale deliberazione il Consiglio, su proposta dell’Assessore Luigi D’Auria, rinviò ad altra data (vale a dire “sine die”), la ratifica della delibera di G.M. n. 309/1983 surrichiamata;
Nel frattempo l’Amministrazione comunale per non perdere il finanziamento di un miliardo e mezzo destinato alla costruzione dei 27 alloggi popolari dovette acquistare 2.000 mq. Di suolo edificatorio dalla vedova Sig.Ra Caragnano, mercé il prezzo di £. 50.000 al mq., vale a dire 100 milioni di lire. A quanto risulta il Comune ha pagato alla suddetta vedova solo 40.000.000 a titolo di acconto. Se si calcola la sorte capitale restante di 60 milioni più gli interessi, a partite dal 1983 fino ad oggi, il Comune è debitore verso la Sig.ra Caragnano di 120 milioni, lira più, lira meno.