Consulente storico-giuridico in materia di Usi Civici e terre Civiche- Istruttore Demaniale- Questo blog non rappresenta una testata giornalistica, pertanto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
lunedì 22 agosto 2011
lunedì 2 maggio 2011
CASTELLANETA - USI CIVICI E TERRE CIVICHE - REGOLAMENTO COMUNALE
Consulente Storico-Giudico in materia di Usi Civici e Terre Civiche
Istruttore Demaniale, iscritto nell’elenco, formato dalla Regione Puglia, degli Istruttori e Periti Delegati Tecnici – Sezione Storico-Giuridica. (B.U.R. Puglia 11.11.2004, n. 135)
Castellaneta, 16 febbraio 2010
OGGETTO: Deliberazione Consiliare n. 60 adottata in data 30 dicembre 2010 - Regolamento comunale per affrancazione usi civici.
Per la stesura delle presenti note sono stati consultati gli atti dell’Archivio Comunale di Castellaneta, previa autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia - Bari- in data 28 gennaio 1992, prot. 316 ed in data 04 agosto 2008, prot. 2705 e dal Comune di Castellaneta con note del 28.01.1992, prot. N. 1036 ed in data 16.07.2008, prot. N. 17361-
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Al Sig. Sindaco
Palazzo di città
74011 CASTELLANETA
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Palazzo di città
74011 CASTELLANETA
Ai Signori Capigruppo Consiliari
Palazzo di città
74011 CASTELLANETA
Al Sig. Dott. Pietro Balbino
Segretario Comunale
Palazzo di città
74011 CASTELLANETA
Al Sig. Ing. Renato Notarnicola
Responsabile Ufficio Patrimonio
Palazzo di città
74011 CASTELLANETA
In ordine al “Regolamento comunale per affrancazione degli Usi Civici”, frutto di valido ed attendibile lavoro, adottato con la deliberazione richiamata in oggetto, del quale solo il giorno 12 c.m. chi scrive ha preso visione.
Al riguardo, quale cittadino residente, con molta umiltà, ma con fermezza e convinzione, ci permettiamo esporre quanto segue:
Per avere un quadro generale dell’argomento in discussione, preliminarmente riteniamo necessario valutare l’assunto sotto l’aspetto amministrativo, tecnico, contabile, storico-giuridico e di gestione degli usi civici.
E’ universalmente riconosciuto, e nel nostro Paese codificato, che gli usi civici sono diritti reali di godimento inalienabili, vincolati in perpetuo a favore della collettività che ne è titolare, distinguendo fra “Uso Civico” e “Terre civiche”.
E’ noto, infatti, che i diritti ricompresi nella generica dizione di <usi civici> sono diritti reali perpetui di godimento, caratterizzati dal fatto che spettano, <uti singuli> ed <uti universi> ai componenti di una collettività, mentre le <terre civiche> oppure <demani civici> ed ancora i <demani universali> sono terre, è opportuno chiarirlo, di proprietà dei cittadini, non già del Comune che ne cura, quale Ente esponenziale, semplicemente gli interessi nei confronti di terzi([1]).
Al riguardo il Ministero dell’Agricoltura, nel chiarire lo spirito della legge n. 1766/1927 sul riordino degli usi civici, scriveva che “Se in altri termini, nel passaggio dalla “Università” di persone alla forma politica del Comune e Municipio, l’ente è rimasto investito della titolarità del patrimonio di origine universale, ciò è soltanto in ragione della sua funzione di Ente Politico, rappresentante e tutore dell’interesse collettivo degli associati; ed il giuridico concretarsi dell’Universitas nelle sue attuali forme economica giuridica di tali beni che l’Universitas aveva col godimento diretto dei singoli onde era costituita; e cioè a dire la loro natura demaniale, con l’inseparabile caratteristica dell’imprescrittibilità. E sono appunto tali beni, sacrosanto retaggio del patrimonio del popolo che neppure la ragion feudale riuscì a manomettere, cui si rivolge uno dei precipui scopi della legge di riordino degli usi civici”([2]).
L’argomento, peraltro, è stato ripreso e discusso in molti convegni, ove, sempre, è stato ribadito quello che, in materia di terre civiche, è stato, ed è, l’orientamento sia della giurisprudenza, sia della dottrina, ovverosia che: “Le terre del Demanio Civico Universale, che è bene ricordarlo sono terre di proprietà collettiva appartenenti ai naturali <uti cives> e su di essi si esercitano gli usi civici, intesi come il diritto di godimento che spetta ad ogni naturale <uti singuli> della comunità”([3]).
E’ pacifico, sia in dottrina, sia in giurisprudenza che le terre civiche sono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili, indisponibili e, conseguentemente, soggetti al vincolo della incommerciabilità ed a quella della destinazione.
Non è qui il caso di tentare un sia pur sintetico riepilogo sulla nozione di uso civico e sulla natura del demanio civico, poiché l’argomento ci condurrebbe lontano, molto lontano.
Tuttavia, in breve, ci preme evidenziare che la materia è regolata dalla legge fondamentale n. 1766/1927 ([4]), dal regolamento di attuazione, approvato con R. D. n. 332/1928 ([5]) e dalle varie leggi regionali.
Per la Regione Puglia l’argomento è disciplinato dalla legge regionale n. 7/1998, più volte modificata([6]), qualche volta in peggio, talaltra volta con sovrapposizioni di norme precedenti, peraltro, mai abrogate.
E’ noto che scopi principali della legge sono:
- Provvedere al riordino degli usi civici, all’accertamento dell’esistenza ed all’accertamento dei medesimi;
- Procedere alla verifica demaniale, che è quel procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
- Procedere alla reintegra, che è quel procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene civico alla massa demaniale civica, liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati ed accertate la misura dei frutti percetti dall’occupatore in favore del Comune, qualora non si faccia luogo alla legittimazione, a norma dell’art. 29 del R.D. n. 332/1928;
Fin qui, sia pure in breve, i riferimenti normativi generali.
A queste norme il Comune di Castellaneta ha dato esecuzione fin dal 1938, epoca della chiusura delle operazioni demaniali([7]).
Ora, in relazione alla questione terre civiche, Castellaneta è fra i 13 Comuni della Provincia di Taranto per i quali le vicende demaniali sono state chiuse e definite con decreto del Commissario Regionale Usi Civici di Bari.
Con la conclusione di quelle operazioni, il Decreto di chiusura, datato 09 novembre 1938, dava atto:
- dell’avvenuta quotizzazione di 345.57.77 ettari dei demani ecclesiatici toccati al Comune;
- dell’avvenuta legittimazione di 13.21.98 ettari dello stesso demanio precedentemente usurpati;
- dell’avvenuta affrancazione di 3127.95.36 ettari a suo tempo censiti in favore dei signori Giovinazzi;
- dell’avvenuta quotizzazione dei demani universali;
- dell’avvenuta omologazione dei contratti delle terre demaniali Menasciole e Sterpine per una estensione di 2.345.59.63 ettari sui quali venne costituito un canone annuo di £. 3.612,81 (il quadro riassuntivo è riportato in appendice);
- Dell’avvenuta assegnazione alla Categoria A), a norma dell’art. 11 della legge n. 1766/1927 dei demani Montecamplo e Coste della Gaudella rispettivamente di ettari 264.28.60 ed ettari 122.75.84;
Ora, pur in presenza del decreto Commissariale di chiusura delle operazioni demaniali si è voluto disciplinare la gestione dei “Canoni”, limitatamente alla questione affrancazione “usi civici” (Sic!), abbandonando dati certi e legittimi in favore di riferimenti recenti i quali, peraltro, non hanno valenza giuridica.
Infatti, per esempio, impropriamente all’art. 7 del Regolamento si richiama l’Inventario Regionale dei “beni gravati” da Uso Civico del Comune di Castellaneta, poiché, è’ opportuno precisare che il c.d. “Inventario”, è incompleto, è a contenuto semivuoto, in definitiva non è un inventario.
Con note del 29.09.2000, n° 1044/UC, del 13.09.2002, n. 914/UC e 14.11.2002, n. 1119/UC la Regione Puglia, a norma dell’art. 5, della L.R. n° 7/98, trasmise i dati (anche su supporto informatico: due CD) relativi alla situazione delle terre civiche di Castellaneta con invito alla pubblicazione, avvenuta dal 16 settembre al 14 novembre 2004, e formulare le osservazioni entro 60 giorni.
L’Amministrazione Comunale, ha provveduto alla pubblicazione di quegli atti senza proporre osservazioni che, stante la carenza del materiale inviato, andavano necessariamente fatte ad integrazione dell’anemico inventario trasmesso.
Gli atti inviati dalla Regione Puglia, con riferimento all’Art. 5, comma 1 L.R. n.7/1998, denominati “INVENTARIO DEI BENI DI USO CIVICO”, non possono definirsi “Inventario”, dal momento che si riducono ad una semplice, scheletrica elencazione di alcuni atti, copia di altri che, peraltro, sono conservati e reperibili nell’Archivio Comunale.
Un inventario, quindi, semivuoto, che non è un inventario, giacché individua parzialmente:
1. i beni civici;
2. l’estensione delle terre civiche;
3. le terre civiche libere da occupazioni,
4. le terre civiche quotizzate;
5. le terre civiche possedute con titolo legittimo;
6. le terre civiche in possesso di arbitrari occupatori,
7. le terre civiche con tutti i dati catastali e relativi confini utilizzabili come boschi, o suscettibili di rimboschimenti, limitandosi solamente al demanio Montecamplo ed alle Coste della Gaudella;
Tuttavia, con tutte le carenze, resta un atto valido ma inefficace tenuto conto del fatto che, dopo la pubblicazione all’Albo del Comune di Castellaneta, era necessario pubblicarlo, cosa mai avvenuta, sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell’art. 5, comma 1, della L.R. n.7/1998([8]).
Come è facile intuire siamo di fronte ad un “inventario” che non può spiegare i suoi effetti perché imperfetto, poiché la perfezione attiene al compimento di tutti gli adempimenti necessari, compreso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, perché l’atto sia formato nei suoi elementi.
Qualche parola sui canoni, approssimativamente indicati “livelli”
I canoni costituiti sulle terre del già demanio civico dell’ex Regno di Napoli, ripartite ai cittadini (quotizzazioni), hanno natura demaniale e, in quanto tali, imprescrittibili, poiché su di essi si è trasferito, in perpetuo, il diritto delle popolazioni (abitanti residenti di Castellaneta) proprietaria.
I canoni, su richiesta dei proprietari, così come previsto nell’atto di concessione, sono affrancabili mercé il pagamento di venti annualità a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7, poiché determinati tenendo conto della capitalizzazione all’interesse del 5%.
Il Canone costituito su terre civiche abusivamente occupate e successivamente legittimate è stato quantificato nell’ordinanza di legittimazione.
I canoni preesistenti, ovvero quelli costituiti all’atto della quotizzazione e quello quantificato con l’ordinanza di legittimazione richiedono solamente di essere rivalutati, tenuto conto del fatto che:
- il primo, perpetuo, - costituito all’epoca della concessione della quota demaniale affrancabile a richiesta del c.d. “livellario” poiché la concessione della quota non è assegnazione enfiteutica trattandosi di trasferimento di terreno con pieno dominio([9]).
- il secondo, invece, determinato all’epoca della concessione, impropriamente denominato enfiteutico, poiché è da escludere un rapporto di enfiteusi dal momento che manca l’obbligo contrattuale delle migliorie, essendo questo il principale dei requisiti per la concessione della legittimazione, mentre il canone che è imposto ha un indubbio carattere di indennizzo per l’espropriazione che la collettività subisce di beni assegnati in legittimazione.
Per concludere, il ricorso al Valore Agricolo Medio indicato nel Regolamento è quanto meno azzardato, poiché fare capo a tale sistema di calcolo del canone trova cittadinanza soltanto nei casi in cui sia il canone di quotizzazione, sia quello di legittimazione non è stato prefissato.
E che i due canoni, quotizzazione e legittimazione, risultano già quantificati con le modalità delle leggi in vigore nell’immediatezza dei fatti è dato dall’esistenza dei ruoli “Censi e Canoni” che, oltre a riportare i dati identificativi dei possessori delle terre demaniali individua la quota, la natura e l’importo del canone.
Per Castellaneta, infatti, i Ruoli Censi e Canoni sono stati emessi ed affidati per la riscossione, fino al 1969, all’allora Esattoria Comunale delle Imposte Dirette([10]).
Chi scrive, all’epoca, ha operato direttamente sui ruoli censi e canoni posti in riscossione dal Comune, dal momento che era dipendente dell’Esattoria Comunale delle II.DD di Castellaneta con funzioni di Ufficiale Esattoriale autorizzato dalla Procura della Repubblica di Taranto sin dal 15 aprile 1964.
Pertanto, ora, il Comune dovrà provvedere soltanto all’aggiornamento dei dati e dei canoni([11]) già legittimamente costituiti e quantificati, dato che quei ruoli non corrispondono più allo stato di possesso.
A conclusione di queste brevi note, è appena il caso di evidenziare che, a tutela degli interessi della popolazione, i cui diritti si sono trasferiti sul capitale di affrancazione, il capitale stesso, sia del canone di quotizzazione sia di quello di legittimazione come quello delle eventuali alienazioni, dovrà avere destinazioni pubblicistiche indicate dall’art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766([12]), mentre i canoni annuali sono nella disponibilità del Comune di Castellaneta (entrate patrimoniali) .
Corre l’obbligo di evidenziare che la mancata rivalutazione e la mancata riscossione di questo credito, peraltro soggetto a prescrizione quinquennale, può essere ritenuta grave inadempienza, censurabile dagli organi di controllo e vigilanza (Corte dei Conti): i canoni sono crediti reali irrinunciabili.
Al Comune di Castellaneta, a tutela degli interessi dei cittadini amministrati, non resta che disciplinare con regolamento i demani Montecamplo e Coste della Gaudella assegnati alla Categoria A), a norma dell’art. 11 della legge n. 1766/1927, altri boschi diversamente denominati, le eventuali quote concesse in fitto, quelle eventualmente non assegnate, il restante demanio libero ed i canoni costituiti, a qualsiasi titolo, sulle terre civiche oltre a dare corso all’emissione del ruolo censi e canoni aggiornati.
Molti saluti
Vito Vincenzo Di Turi
[1] - Giurisprudenza costante:
“Le terre del demanio universale e comunale sono di proprietà delle popolazioni e non dell’Ente pubblico” Corte di Cassazione – Sez. II – 5 gennaio 1950, Paoluzzi c. Comune di Sante Marie (L’Aquila) – Mass. di giurisp. 1945 – 1969 – R. Noccioli - Firenze – voce Usi civici.
Corte di Cassazione-25 marzo 1954, n. 64;
Le terre costituenti il demanio universale non sono beni che l’Ente pubblico destina a una determinata utilità, bensì sono beni propri della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione che è, pertanto, il vero dominus del demanio, in quanto l’ingerenza delle autorità comunali su detti beni deriva unicamente dalla qualità di rappresentanti dei cittadini, anziché da quella di amministratori dell’Ente comunale. Corte di Cassazione – Sez. III – 27 novembre 1954, n. 4329 – Comune di Villa Carcina (Brescia) c. Rovetta– Mass. di giurisp. 1945 – 1969 – R. Noccioli - Firenze – voce Usi civici.
Corte di Cassazione-28 maggio 1955, n. 1657;
Corte di Cassazione – 10 ottobre 1958, n. 3204;
Corte di Cassazione- 22 marzo 1967, n. 654
[2] - Ministero dell’Agricoltura- Circolare del 20 novembre 1931.
[3] - Usi Civici - I problemi e le prospettive di riforma. Atti del Convegno di studi a cira di Vincenzo Cerulli Irelli e Carlo Di Marco - Rocca Santa Maria (Teramo) 8-9 ottobre 1993 – Noccioli Editore Firenze 1995.
[4] - Legge 16 giugno 1927, n. 1766 <Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751,riguardante il riordino degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751>.
[5]- Regio Decreto 28 febbraio 1928, n. 332 <Regolamento per l’esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino degli usi civici>
[6] -L.R. 28 gennaio 1998, n. 7 riguardante "Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"., modificata ed integrata con:
Legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17 - <Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa. (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2000)> omissis CAPO II - Disposizioni in materia di valorizzazione e miglioramento ambientale dei demani civici. - Art. 11 - Norme di accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici
Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 35 <Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 -Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n.332>
Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14 <Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003> - Omissis - CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura e foreste - Art. 32 - <Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte>
Legge Regionale 05 dicembre 2001, n. 32 <Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001> - CAPO II -Disposizioni in materia di agricoltura e foreste - Art. 17 - (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici)
Legge Regionale 04 agosto 2004, n. 14 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’eszercizio finanziario 2004” - Omissis - ARTICOLO 54 - (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione);
Legge Regionale 28 giugno 2007, n. 19 -<“Integrazioni all’articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all’articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici>.
[7] - Le operazioni demaniali per il Comune di Castellaneta sono state chiuse giusta Decreto del Commissario Regionale Usi Civici di Bari in data 09 novembre 1938 (Bollettino degli usi civici, 1939, 593)
[8] - L.R. 28 gennaio 1998, n°7 - <Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n°1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n°332>.
Art. 5 - Inventario e certificazione.
1. La Regione tiene l' inventario dei beni civici distinto per Comune e per Frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.
2. L'Ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazione sulla natura civica o meno di questi.
A questo proposito ci piace riportare integralmente la “Lettura analitica del testo”, che accompagna la L.R.Puglia n°7/’98. Si legge infatti:
“L’art .5 riguarda l’indispensabile strumento dell’Inventario delle terre civiche e delle certificazioni della natura giuridica di queste terre.
La tenuta e il costante aggiornamento dell’Elenco consentirà in ogni momento la conoscenza dell’entità e della ubicazione delle terre civiche.
La certificazione della esatta natura delle aree consentirà, tra l’altro, ai notai di adottare precisi atti di disposizione di queste aree, senza incorrere nella nullità degli stessi, nel caso di coinvolgimento di terre di demanio civico, non individuate come tali dai Catasti e dalle Conservatorie”.
[9] - Le concessione in quote non possono dirsi concessioni enfiteutiche, in quanto sono cessioni di fondi….Il quotista ha pieno dominio del fondo - Tribunale di Girgenti 7/12/1894, Comune di Girgenti c/ Fiandaca, Mess. Giur. 1895, 8.
La ripartizione e l’assegno delle quote demaniali ai proletari, avvenute in seguito della pubblicazione delle leggi abolitive della feudalità, importavano il trasferimento del pieno dominio di esse ai quotisti - Corte di Appello, Trani, 1 luglio 1902, Pugliese c. Banca Pop. di Martina Franca. (TA) - Corte di Appello, Trani, 12 luglio 1902, Comune di Laterza (TA) c. Banca Pop. di Martina Franca.
[10] - In quel periodo chi scrive, quale
[11] - l.r. 04.08.2004, n. 14 – art. 54
1. Omissis
2. Omissis
3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza,
3/bis- omissis
[12] - Legge 16 giugno 1927, n. 1766- Art. - 24. - Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero (ora Regione) dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.
sabato 23 aprile 2011
USI CIVICI - LEGITTIMAZIONI EX ART. 54 L.R. N. 14/2004 - Una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici di Bari
Di seguito si trascrive una interessante sentenza del Commissario Regionale Usi Civici della Puglia- Bari- emessa nella causa fra un cittadino ed il Comune di Palagianello.
In quella causa chi scrive ebbe funzioni di Consulente di Parte per lo Studio Legale Relleva di Taranto difensore del Comune di Palagianello, mentre le funzioni di C.T.U. furono espletate dal Dott. Geom Gianbattista Bonuomo.
Rep. n. 977
In quella causa chi scrive ebbe funzioni di Consulente di Parte per lo Studio Legale Relleva di Taranto difensore del Comune di Palagianello, mentre le funzioni di C.T.U. furono espletate dal Dott. Geom Gianbattista Bonuomo.
VitoVincenzo Di Turi
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Rep. n. 977
COMMISSARIATO REGIONALE USI CIVICI DELLA PUGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Gianfranco Castellaneta, Commissario Regionale Aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Puglia, con sede in Bari, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A N. 1/2006
nella causa iscritta al n. 389/2004 R.A.G.
T R A
il sig.X Y rappresentato e difeso dall'avv. X Y, Ricorrente
C O N T R O
COMUNE DI PALAGIANELLO (TA), in persona del sindaco pro tempore, rappresentatom e difeso dall'avv. P.G. Relleva, resistente
E
sig. Y X , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Benedetto, resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/2/2004 il sig. X Y proponeva opposizione avverso la decisione del 15.5.2003 del perito demaniale Dott.Y relativa alla domanda di affrancazione canone da livello L.R. 7/98 da lui proposta con riferimento ai terreni in agro di Palagianello riportati in catasto
omissis
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio sia il Comune di Palagianello, con memoria depositata il 7/5/2004, siaY X, con memoria del 7/5/2004, resistendo alla pretesa del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Dopo lo scmbio di note difensive, veniva disposta una CTU, all'esito della quale venivano precisate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso della presente controversia è stata disposta una CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
- accertare l'appartenenza o meno delle suddette particelle (quelle indicate nell'atto introduttivo dello X Y) al demanio civico nonchè lo stato giuridico delle stesse;
- accertarese le terre in questione risultano quotizzate;
- in caso affermativo accertare l'epoca della quotizzazione e se la stessa abbia riportato la sovrana sanzione;
- accertare il nominativo della prima assegnazione.
Il CTU incaricato dell'indagine, all'esito dei suoi scrupolosi e documentati accertamenti, ha fornito le seguenti risposte, avverso le quali le parti costituite non hanno mosso rilievi o contestazioni di sorta:
- A)-i fondi identificati in catasto al mappale. . . . . . .siti in località Conocchiella, risultano appartenenti al demanio civico comunale di Palagianello perchè, a partire dalla data di emissione della sentenza della Commissione Feudale n. 143 del 20/6/1810, non esistono atti di alcun genere che provino l'estinzione degli usi civici sulle particelle in questione;
- B)-i fondi di cui alle particelle.. . . . . . .ricadenti nel Demanio Difesella sono gravati da canone di natura enfiteutica perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 approvata con R.D. 1/10/1871;
- C)-la particella: . . .del foglio. . . .e la particella. . . . .del foglio. . . ., pur ricadendo nella proposta di quotizzazione del 1824 non possono essere considerate quotizzate perchè la quotizzazione del 1824 non risulta mai essere stata omologata cosicchè è rimasta atto giuridico in fase di formazione ma mai definito;
- D)-le particelle. . . . .del foglio. . . sono state a tutti gli effettiqquotizzate perchè facenti parte della Quotizzazione del 1871 sanzionata con R.D. 1/10/1871;
- E)-la particella. . . .del foglio. . . corrisponde alla quota demaniale n. 342 di are 59.15, concessa nel 1871 a Martucci Antonia di Angelo, mentre la particella . . .del foglio . . .corrisponde alla quota demaniale n. 2 di are 84.50, concessa a Colavito Giacomo di Nicola;
- F)-la particella. . . .del foglio di mappa . . .e la particella . . . .del foglio . . .devono essere considerate terreni illegittimamente occupati attesa la permanenza della loro natura demaniale con la conseguenza che il dante causa dell'odierno ricorrente X Y non aveva titolo nè alla detenzione nè alla disposizione delle medesime;
- G)-le particelle. . .del foglio. . . non risultano essere state oggetto, entro il termine prescritto dalla Quotizzazione del 1871, di domande di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da parte degli originari assegnatari con la conseguenza che ogni atto di disposizione fra questi ultimi ed i successivi possessori è radicalmente nullo;
- H)-in definitiva tutti gli appezzamenti di terreno in discussione conservano ancor oggi la loro natura demaniale e si appartengono al demanio civico del Comune di Palagianello.
Sulla base dei rilievi e delle risposte fornite dal CTU ai quesiti proposti, appare evidente la mancanza di fondamento della pretesa azionata dallo X Y.
Per quanto riguarda la particella....del foglio di mappa... e la partyicella...del foglio..., la circostanza che le medesime ricadano nella proposta quotizzazione del 1824 è del tutto irrilevante perchè la suddetta non risulta mai essere stata omoòogata (come risulta dall'Ordinanza del 4/8/1927 n. 2274-198 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari e dalla successiva nota n. 1498 del 24/3/1937 del medesimo Commissario).
Per quanto riguarda l'estensione di are 13.77 della particella...del foglio..., dalla verifica demaniale eseguita dall'Agente Demaniale cav. Nicola Geofilo e dal Perito Demaniale geom. Raffaele Sabato, risulta che quella poerione di terreno fu il frutto di uno sconfinamento nel demanio libero confinante con la quota n. 343 assegnata nel 1871.
Detta porzione di terreno è stata riportata dal perito ing. Galeone quale usurpazione di demanio nello "Stato delle arbitrarie occupazioni volume II - Occupazioni che si propongono per la legittimazione avvenuta dopo la quotizzazione del 1871"; e, poichè, non risulta alcuna procedura di legittimazione in ordine alla medesima, la stessa porzione di terreno deve considerarsi ancora di pertinenza demaniale.
Per quanto riguarda la particella...del foglio... e la particella..., limitatamente alla parte non usurpata di cui si è detto innanzi, le stesse sono gravate da canone di quotizzazione per il quale non risulta mai intervenuta alcuna domanda di trasformazione in allodio con la conseguenza che i terreni coservano la loro natura demaniale e che ogni atto di disposizione da parte degli originari assegnatari e dei loro aventi causa deve ritenersi nullo (cfr. Cass. 20/8/1960, n. 2400).
Passando a questo punto ad esaminare l'incidenza della legislazione della Regione Puglia sulla situazione fin qui descritta, si deve rilevare che:
Per quanto riguarda la particella....del foglio di mappa... e la partyicella...del foglio..., la circostanza che le medesime ricadano nella proposta quotizzazione del 1824 è del tutto irrilevante perchè la suddetta non risulta mai essere stata omoòogata (come risulta dall'Ordinanza del 4/8/1927 n. 2274-198 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari e dalla successiva nota n. 1498 del 24/3/1937 del medesimo Commissario).
Per quanto riguarda l'estensione di are 13.77 della particella...del foglio..., dalla verifica demaniale eseguita dall'Agente Demaniale cav. Nicola Geofilo e dal Perito Demaniale geom. Raffaele Sabato, risulta che quella poerione di terreno fu il frutto di uno sconfinamento nel demanio libero confinante con la quota n. 343 assegnata nel 1871.
Detta porzione di terreno è stata riportata dal perito ing. Galeone quale usurpazione di demanio nello "Stato delle arbitrarie occupazioni volume II - Occupazioni che si propongono per la legittimazione avvenuta dopo la quotizzazione del 1871"; e, poichè, non risulta alcuna procedura di legittimazione in ordine alla medesima, la stessa porzione di terreno deve considerarsi ancora di pertinenza demaniale.
Per quanto riguarda la particella...del foglio... e la particella..., limitatamente alla parte non usurpata di cui si è detto innanzi, le stesse sono gravate da canone di quotizzazione per il quale non risulta mai intervenuta alcuna domanda di trasformazione in allodio con la conseguenza che i terreni coservano la loro natura demaniale e che ogni atto di disposizione da parte degli originari assegnatari e dei loro aventi causa deve ritenersi nullo (cfr. Cass. 20/8/1960, n. 2400).
Passando a questo punto ad esaminare l'incidenza della legislazione della Regione Puglia sulla situazione fin qui descritta, si deve rilevare che:
- il procedimento di legittimazione resta dunque disciplinato dalla legge regionale 7/1998 che proclama che "
- la legge regionale del 28/1/1998, n. 7 non è stata abrogata dal successivo art. 54 della legge regionale del 4/8/2004 n. 14, intervenuta nelle more del presente giudizio;
- la gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti dalla legge fondamentale 16/6/1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e dal suo regolamento di applicazione" ed individua nella Giunta Regionale l'organo preposto al procedimento "il procedimento di legittimazione del progetto predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore";
- per quanto riguarda la situazione del Comune di Palagianello, lo "stato" delle occupazioni dei demani civici a suo tempo compilato dal perito demaniale dr Alemanno non ha avuto seguito ed è privo di efficacia, come si evince dalla comunicazione del 16/2/1983 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici della Puglia, tant'è che sono ancora in corso le operazioni di sistemazione e ricognizione devolute dallo stesso Commissario all'ing. Michele Spizzico con provvedimento del 16/1/1990;
- prescindendo dai rilievi assorbenti fin qui esposti, nella fattispecie non sembra vi sia spazio per l'applicazione dell'art. 54 della legge regionale 4/8/2004, n. 14 con particolare riferimento al comma 2, invocato dal ricorrente nella comparsa conclusionale (che recita: "sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi comuni") perchè non risulta che si siano verificate le due condizioni previste dalla suddetta norma (deposito degli elaborati presso la segreteria comunale e pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Palagianello).
OMISSIS
In considerazione della complessità delle questioni trattate, si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X Y con ricorso depositato il 17/2/2004 nei confronti del Comune di Palagianello nonchè Y X, la rigetta e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Bari, 13/11!2006
Bari, 13/11!2006
IL COMMISSARIO AGGIUNTO
Dott. Gianfranco Castellaneta
Dott. Gianfranco Castellaneta
Terre civiche - fatti e secolari misfatti
On. Sig. Sindaco del Comune di
PALAGIANELLO
e p.c. al Dott. Antonio Notarnicola corrispondente de’ “Il Corriere del Giorno”
PALAGIANO
Con vero rincrescimento Vito Vincenzo Di Turi, cittadino naturale di Palagianello è costretto, per amore di verità e di giustizia, richiamare l'attenzione della S.V. su di una questione che, se non sufficientemente approfondita, potrebbe sfociare in un’involontaria stortura a carico di chi, come i cittadini naturali di Palagianello proprietari delle terre civiche, di ragioni evidenti, valide, indefettibili, legali e codificate, ne hanno in abbondanza.
Soltanto oggi, da persona che assisteva fra il pubblico alla seduta Consiliare del giorno 08 ottobre 2002, chi scrive è venuto a conoscenza di alcune affermazioni fatte da Consiglieri a proposito della situazione giuridica delle terre civiche di Palagianello.
E’ stato riferito che alcuni consiglieri, rileggendo “ad usum delphini” il pensiero del “vero studioso” hanno posto dubbi sulla quasi secolare dichiarazione di nullità degli atti riguardanti la quotizzazione di terre civiche avvenuta nel 1824, stante il fatto che mai è stata trovata la prescritta sovrana sanzione. Dopo quella rilettura è sorta questione sul fatto che non via sia stata la sovrana sanzione riguardo alle operazioni di quotizzazione del 1824 e, a loro parere, il fatto che non sia stato trovato l'atto di omologazione, non è certezza della sua inesistenza.Le perplessità, poi, sono state estese all’omessa azione di reintegra dei terreni civici comunale nei numerosi anni succedutisi.
Invero l'assunto di quei consiglieri potrebbe essere accettato e condiviso.
Tuttavia, a quei dubbi sia consentito aggiungerne ancora uno, altrettanto legittimo, ovverosia che la quotizzazione del demanio civico operata nel 1824 non abbia riportato per niente la sovrana sanzione stante il sospetto che, con gli atti di quella ripartizione, si volevano sanare e legittimare possessi abusivi, frutto delle massicce usurpazioni operate ancora prima del 1824, epoca della divisione parziale dei demani Conocchiella, Titolato e Parco del Casale. Se consideriamo che, a due anni dalla ripartizione, vale a dire nel 1826, il Sottintendente di Taranto insisteva presso il Sindaco di Palagiano perché esigesse il canone di quotizzazione pur pendente l'approvazione di S.E. il Ministro degli affari Interni, il sospetto possa essere legittimato dal ritardo cui seguì, molto probabilmente, la mancata sanzione. Da quella comunicazione si può dedurre facilmente che dopo un biennio gli atti concernenti quella quotizzazione non erano ancora omologati, così come previsto dall'art. 37 del Decreto 3 dicembre 1808. Tutto ciò non è il cittadino a dirlo, ma è quanto è scritto in atti inoppugnabili depositati negli archivi pubblici di mezza Italia.
Orbene, se i consiglieri avessero avuto cura di documentarsi, avrebbero potuto visionare:
1. l’ordinanza emessa dal Prefetto di Lecce, quale Regio Commissario Ripartitore dei Demani, n. 62 del 10 novembre 1923 nella quale è riportata la notizia che due quotizzazione ebbero luogo in quel Comune (Palagianello), l’una nel 1824 con riparto di moggia 1421 circa dei demani Parco del Casale, Conocchiella e Titolato. . .senza che, a quanto è rimasto accertato, sia intervenuta approvazione di sorta e che non risultando approvata nei modi di legge la quotizzazione del 1824, il possesso in cui fin da quel tempo arbitrariamente si immisero i concessionari va riguardato nei suoi effetti alla stessa stregua di qualsivoglia occupazione di demanio comunale.
2. l’Ordinanza del 4 agosto 1927 n. 2274-198 d’incarico all’Ing. Luigi Galeone di verificare i demani di Palagianello, nella cui premessa è riportato che nel 1824, in base a progetto di quotizzazione mai omologato e sanzionato, dei cittadini si impossessarono e poi detennero demanio in Parco Casale, Conocchiella e Nuovo titolato.
3. La nota del Ministero dell’Agricoltura, in data 30 agosto 1935 mediante la quale, rispondendo ad una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale di Palagianello, confermava che le antiche ripartizioni demaniali di Palagianello non risultano sanzionate e che la sistemazione dei demani andava eseguita mediante reintegra nei confronti degli occupatori…
4. la nota n.1498 con la quale il Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Bari, in data 24 marzo 1937, comunicava al Podestà di Palagianello che, anche dopo le indagini eseguite personalmente (dal Commissario), la ripartizione avvenuta nel 1824 doveva considerarsi non perfetta e, quindi, i possessori dovevano essere trattati alla stregua degli arbitrari occupatori.
E che mancasse l’atto di omologazione era noto sin dal secolo XIX, ossia nell’immediatezza dei fatti. La conferma è contenuta nell’atto consiliare del 14 maggio 1877 quando si chiedeva al Prefetto di trasmettere. . . l’ordinanza di omologazione della quotizzazione del 1824 che mancava. E qui altro dubbio, ovverosia che nemmeno gli atti propedeutici alla sovrana sanzione, che erano di competenza degli uffici periferici, fossero stati omologati, tenuto conto che questi – specie i Commissari ripartitori - ben conoscevano le situazioni territoriali ed il modo di gestire le terre civiche da parte di amministratori che, in molti casi, agivano in veste di controllori e controllati, poiché essi stessi possedevano, senza titolo, vaste zone di terre civiche. Il dubbio potrebbe essere sciolto soltanto se si accertasse a quale titolo i demani quotizzati, a pochissimi anni - neppure un decennio - dalla ripartizione erano nel possesso di solo quattro o cinque persone.
Queste ultime situazioni potrebbero, anzi dovrebbero, essere ricondotte nella casistica degli illegittimi possessori di terre civiche, specie quando la riassegnazione è fatta dal Sindaco e non dal Commissario ripartitore. Il confronto delle situazioni possessorie attuale delle terre quotizzate nel secolo XIX, ovverosia la ripartizione del 1824 e quella del 1871, potrebbe dare conferma al mio assunto. Difatti i terreni suddivisi con la prima ripartizione, quella del 1824, immediatamente dopo le operazioni erano in possesso di pochissime persone, mentre quelli della seconda ancora oggi sono frazionati e, per il novanta per cento, nel possesso di cittadini eredi degli originari quotisti.
Una spiegazione potrebbe fornirla un’umile supplica presentata il 9 febbraio 1830 da un agricoltore benestante, il quale espose come dopo la divisione fatta nel suddetto comune (Palagianello) de’ terreni demaniali, qualche quotista ha abandonata (Sic!) la sua quota, e, prega perché dia ordini opportuni affinché tutte le abandonate quote se le dessero ad esso, pagandone il canone e la fondiaria dall’epoca della consegna in poi non intendendo di pagare l’attrasso formato da’ suddetti quotisti.
Quell’istanza, invero, a prima vista appare semplice, lineare, ma da un’attenta lettura non merita piena affidabilità circa il presunto abbandono, tenuto conto del tortuoso e perverso procedimento avviato che, nel giro di appena tre anni (1831 – 1833) porterà all’espropriazione di ben 189 quote delle 548 assegnate nel 1824.
Si è parlato di perverso procedimento perché nei verbali di devoluzione (Sic!) al primo richiedente e ad altri benestanti agricoltori, dal Sindaco di Palagiano è fatto costante riferimento all’art.32 del Decreto 3 dicembre 1808 col quale era previsto che se i quotisti si rendessero morosi per un triennio al pagamento del canone annuo, sì da luogo alla devoluzione ovvero il dominio delle quote demaniali suol passare in testa di altro compaesano quotista bastachè adempia al pagamento di ogni arretrato. In realtà quell’art. 32 era stato abolito dalla Legge 12 dicembre 1816, il cui art. 185 sancisce che le quote abbandonate, lasciate incolte per tre anni e alienate entro i venti anni, tornano al demanio comunale.
Semmai sarebbe stato necessario accertare se le quote fossero state effettivamente abbandonate, lasciate incolte per tre anni ed alienate entro i vent’anni dall’assegnazione per procedere alla reintegra nel demanio comunale delle quote, da ripartire poi, con sorteggio ad altri naturali. Il Sindaco di Palagiano, invece, ancora nel 1830, vale a dire a quattordici anni dall’entrata in vigore della legge 12 dicembre 1816, insiste nel senso che i fondi saranno devoluti e saranno riconceduti a quelli che saranno creduti i migliori coltivatori, anche se non cittadini di Palagianello, purché ricchi proprietari, pur conoscendo, egli, che gli abitanti di Palagiano, del quale Palagianello era Comune aggregato ed il cui demanio, peraltro, aveva gestione separata, non potevano usare delle terre di pertinenza di quest’ultimo e, quindi, quei migliori coltivatori non potevano essere destinatari delle quote, specie di quelle ritornate nella massa demaniale, tenuto conto che la ripartizione del demanio non è che il frazionamento fra i cittadini della cosa di tutti i naturali.
Tutta questa operazione, palesemente illegittima, avvenne certamente a discapito di altri cittadini di Palagianello che sarebbero potuti essere favoriti dal sorteggio, così come previsto dalla legge.
Se a questo, poi - come si evince da documenti originali da me letti – si aggiunge che i migliori coltivatori, oltre ad essere possidenti, spesso facevano parte del Decurionato, ovverosia stretti collaboratori del Sindaco sulla cui ampia discrezionalità – specie nella scelta dei migliori coltivatori – era fondata l’illegittima scorciatoia procedurale per la riassegnazione delle quote abbandonate, si ha un quadro preciso e completo sulla natura di quel terreno, ancora oggi demaniale, la cui rivendica può essere fatta valere da ogni cittadino, singuli atque universi, in qualsiasi epoca non trovando tale azione ostacoli o limiti temporali.
Sull’argomento reintegra delle terre illegalmente possedute va spesa qualche parola. Intanto nei circa due secoli di storia demaniale di Palagianello, l’evento si è verificato solo in due casi i quali, peraltro, riguardavano concessioni deliberate dal Consiglio comunale.
Il primo quale effetto, forse, dell’azione di due fazioni che, forti economicamente, si combattevano, servendosi del potere politico-amministrativo, per affermare la supremazia dell’una sull’altra; il secondo per meri motivi personali cui l’azione politico-amministrativa faceva da paravento.
Basta leggere l'elenco degli amministratori che si sono susseguiti dagli inizi dell’ottocento fino alla metà del novecento e confrontarlo con l’elenco degli occupatori senza titolo delle terre civiche per accorgersi che quasi tutti erano interessati, a vario titolo, alla questione demanio, per vicende che vanno dal possesso illegittimo all’usurpazione vera e propria delle terre civiche.
Indicativa è la lettura di alcuni documenti formati in epoche diverse.
Da due deliberazioni, una della Giunta Municipale del 25 aprile 1871 e l’altra del Consiglio comunale in data 1°.5.1878, si può notare una strana composizione dei due Consessi. Leggendo i nomi degli Assessori e dei Consiglieri comunale, si ha l'impressione che l'Ente Comune fosse un'Azienda a conduzione familiare.
Scorrendo i nomi, possiamo tranquillamente affermare che tutta la Giunta Municipale, i cui componenti peraltro per 4/5 era formata da parenti stretti fra loro, ed il 60% dei consiglieri era direttamente interessati alla questione demanio; se poi teniamo conto delle parentele la percentuale si eleva notevolmente. Il paradosso fu raggiunto quando la Giunta Provinciale Amministrativa, con verbale del giorno 8 agosto 1913, si sostituì al Consiglio comunale di Palagianello per l'adozione di un atto in materia demaniale. Quel documento riporta:
"Ritenuto che è stato provocato il parere di questa G.P.A. relativamente all'ammontare del canone annuo dovuto al Comune, non potendo tale parere essere dato dal Consiglio comunale perché tutti i suoi componenti in carica sono interessati nella questione e per l'art.292 della legge comunale e provinciale non possono quindi prendere parte alla relativa deliberazione".
In quell'anno si tentò, persino, di nominare il perito nei lavori di verifica demaniale nella persona di un consigliere, all'epoca già da tre generazioni interessato alla questione demanio. L'operazione non sortì effetto, dal momento che la deliberazione consiliare fu giustamente annullata per l'evidente incompatibilità, poiché il Consigliere – Perito Demaniale - avrebbe dovuto verificare i demani posseduti dal Consigliere cittadino.
Infine, alla proposta di reintegra per alcune zone di terre civiche fatta dall’Agente demaniale, l’Amministrazione comunale rispose chiedendo dei rinvii per l’adozione del necessario atto deliberativo. Le proposte sono quelle fatte dall’Agente demaniale con nota in data 10 giugno 1916, sollecitata il 19 marzo 1917, con l’invito al Sindaco dell’epoca a non frapporre indugi nella convocazione del Consiglio comunale o della Giunta Municipale per deliberare sull’argomento, ovverosia quello della reintegra di terre civiche usurpate.
A circa un secolo dalla richiesta peritale quella seduta consiliare, o della Giunta Municipale, non si è ancora concretata.
Ed allora, poiché il controllore (Sindaco – Giunta Municipale – Consiglio comunale) era lo stesso controllato, quis custodiet ipsos custodes?
Chi doveva eseguire o far eseguire le proposte di reintegra?
Si è del parere che quei comportamenti non richiedono di commenti.
A questo punto si ritiene che possa chiudersi la breve sintesi delle vicissitudini e degli affari demaniali di Palagianello. Tuttavia, prescindendo da ogni altra considerazione, la verità è che le conclusioni del consulente tecnico del Comune sono in linea con le osservazioni fatte a suo tempo da chi scrive e lo autorizzano ad insistere sui seguenti fatti inoppugnabili ed incontestabili:
· -che le terre di quella quotizzazione, alla data odierna, conservano la demanialità;
· -che il possesso delle terre di quella quotizzazione non è legittimo.
· -che le terre di quella quotizzazione, non potevano, né possono, essere
oggetto di atti di disposizione.
Tanto ad onor del vero, significando che nell'interesse collettivo, soltanto una sistemazione definitiva, attraverso la conclusione della verifica demaniale si potrà dare certezza sia ai possessori a qualsiasi titolo, sia alla collettività di Palagianello che ne è stata spossessata.
Vito Vincenzo Di Turi
Istruttore Demaniale
Consulente Storico-Giuridico in materia di usi civici e terre civiche
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