Vito Vincenzo Di Turi
Consulente storico-giuridico in materia
di usi civici e terre civiche - Istruttore Demaniale.
Iscritto nell’elenco regionale degli
Istruttori e dei Periti Delegati tecnici - Sezione storico-giuridica
(Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia 11 novembre 2004, n. 135)
LETTERA
APERTA
Al signor Dott. Arch. Pasquale D’Alò-
Presidente del Consiglio Comunale
PALAGIANELLO
OGGETTO:
Ancora sull’area della ferrovia non più in esercizio - Demanio civico.
Ho avuto notizia
che la Regione Puglia- Assessorato alla qualità del territorio- Ufficio 1° -
Osservatorio Abusivismo e Contenzioso - riguardo alle aree dismesse delle
Ferrovie dello Stato ha comunicato al Comune di Palagianello che nel “Registro generale di tutte le ditte
catastali che occupano terreni e fabbricati dei demani”, redatto a seguito
della verifica demaniale del Perito Istruttore Dott. Augusto Alemanno del
09.05.1957, al numero d’ordine 428 ed al numero 570 sono riportate le aree,
ricadenti rispettivamente in Parco del Casale ed abitato dello stesso Demanio, della
dismessa rete ferroviaria, nel tratto che inizia dal ponte della gravina di
Palagianello e fino al confine del territorio di Mottola.
Quell’Ufficio
Regionale, dopo una breve descrizione delle ricerche effettuate con riferimento
a quelle aree, afferma testualmente: “Per
detti terreni non ricorrono, pertanto, i presupposti per l’applicazione
dell’art. 54 della L.R. n. 14/2004 e (quod erat demostrandum) gli
stessi sono tuttora gravati da uso civico”.
Intanto,
quelle che impropriamente l’Ente Regione definisce terre “gravate da uso civico”, sono, invece, “terre civiche”, anzi “demanio civico
universale”, ovvero proprietà
originaria ed esclusiva della popolazione, soggetto ad un severo regime
giuridico di indisponibilità e tutela, proprio perché destinato agli usi e
bisogni degli abitanti.
Preme evidenziare, pure, che il Demanio Civico Universale denominato
Parco del Casale, del quale le aree in questione fanno parte, fu restituito ai
cittadini (non al Comune) di Palagianello, prima e al di fuori della divisione
in massa dei demani ex feudali, giusta decisione n. 143 del 20 giugno 1810 emanata
dalla Commissione Feudale le cui sentenze, costituendo
giudicato,
per giurisprudenza costante sono irrevocabili per la funzione
spiccatamente giurisdizionale della Commissione stessa.
Ora, ad
integrazione di quanto affermato dalla Regione Puglia, sulla demanialità delle
terre di cui si parla, sia consentito aggiungerne ancora una, altrettanto legittima, ovverosia che quelle
terre conservano la demanialità, giacché, all’epoca, l’espropriazione avvenne
nei confronti di cittadini che non avevano la disponibilità del terreno, poiché
detentori illegittimi di demanio civico; abuso che, ad oggi, non risulta essere
stato legittimato.
Al
riguardo va evidenziato che è principio costante e consolidato della
giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale
28 giugno-13 luglio 1995, n. 319) che nel contrasto tra le
indicazioni catastali e la prova giuridica del diritto di proprietà, deve
prevalere quest’ultima.
In
altri termini, posto che gli atti di esproprio debbano intendersi nulli,
l’occupazione acquisita dalla Ferrovia, seguita all’uso pacifico ed
ininterrotto del bene per oltre un secolo, non può, comunque, comportare il
legittimo trasferimento in proprietà dei beni medesimi.
Tale
fattispecie, infatti, si configurerebbe come usucapione, ma la dottrina e la
giurisprudenza, in particolare la
Corte di Cassazione, hanno più volte affermato che i beni
civici oltre ad essere caratterizzati da un forte vincolo di inalienabilità sono totalmente inusucapibili oltre al fatto
che i relativi diritti di uso civico sono imprescrittibili
e l’azione di reintegra non trova
limiti temporali.
Infatti, qualora sui demani civici siano
avvenute occupazioni, le terre dovranno essere restituite alla collettività, a
qualunque epoca l’occupazione delle stesse rimonti (art. 9 della legge 16/06/1927, n. 1766 e degli artt. 25 e segg. del
R.D. 26/02/1928, n. 332).
Infine,
la circostanza che le aree e le strutture realizzate sulle terre in esame non siano più utilizzate per gli scopi posti
a base per giungere, all’epoca, all’azione espropriativa (costruzione ed
esercizio della ferrovia), motiva l’applicazione dell’art. 41 del R.D. n.
332/1928, che sancisce il ritorno delle terre all’antica destinazione.
Vorrà disporre,
sig. Presidente, perché copia della presente sia consegnata a tutti i
Consiglieri Comunali al fine di stimolarli nell’azione di difesa degli
interessi dei cittadini di Palagianello il cui patrimonio, intangibile, costituito dalle terre civiche, peraltro, oggetto di
secolari spoliazioni, è soltanto gestito dal Comune, quale Ente
esponenziale, in nome e per conto degli abitanti di Palagianello che ne sono
proprietari.
La Comunità
Palagianellese ve ne sarà grata.
Molti saluti.
10 maggio 2011
Vito Vincenzo Di
Turi
Cittadino naturale
di Palagianello
Istruttore
Demaniale
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